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Aeroporto di Charleroi (Belgio) Ryanair

Ryanair Ltd, è la prima e la più importante compagnia aerea a prezzi ridotti d’Europa. Essa è stata la pioniera in Europa del modello commerciale detto «low cost», che consiste nel ridurre i costi al minimo e nel massimizzare l’efficienza in tutti i settori della sua attività allo scopo di offrire i prezzi più bassi su tutti i mercati e attrarre così un gran numero di passeggeri.

  1. La Ryanair ha avviato le sue attività a partire dall’aeroporto di Charleroi (Belgio) nel maggio 1997 con l’apertura di un collegamento aereo a destinazione Dublino.
  2. Nel corso del 2000, sono state intraprese trattative relative all’installazione da parte della Ryanair della sua prima base continentale a Charleroi.
  3. All’inizio del novembre 2001 la Ryanair ha concluso due accordi distinti (in prosieguo: gli «accordi controversi»), uno con la regione Vallonia, proprietaria dell’aeroporto di Charleroi, l’altra con la Brussels South Charleroi Airport (BSCA), impresa pubblica controllata dalla regione Vallonia che, a partire dal 4 luglio 1991, gestisce e utilizza tale aeroporto in qualità di ente concessionario.
  4. In conformità a quanto disposto dal primo accordo, la regione Vallonia ha concesso alla Ryanair, oltre ad una modifica degli orari d’apertura dell’aeroporto, una riduzione delle tasse d’atterraggio nella misura del 50% rispetto al livello regolamentare e si è impegnata a indennizzare la Ryanair per ogni perdita di utili derivante direttamente o indirettamente da una modifica, introdotta mediante regolamento o decreto di qualsiasi tassa aeroportuale o degli orari di apertura dell’aeroporto.
  5. In applicazione del secondo accordo, la Ryanair si è impegnata a stabilire all’aeroporto di Charleroi la base di un numero di aerei tra due e quattro e ad effettuare, su un periodo di quindici anni, un minimo di tre rotazioni al giorno e per aereo. Essa si è impegnata, peraltro, a rimborsare, in caso di «ritiro importante» da parte sua dall’aeroporto, la totalità o una parte dei versamenti effettuati dalla BSCA.
  6. La BSCA, per parte sua, si è impegnata a contribuire ai costi sostenuti dalla Ryanair per l’installazione della sua base. Tale contributo era composto dei seguenti elementi:
  • un versamento che poteva elevarsi a EURO 250 000 per le spese di albergo e soggiorno del personale della Ryanair;
  • un versamento di EURO 160 000 per ogni nuova tratta aperta, sino al limite massimo di tre tratte per aereo con base a Charleroi, cioè fino ad un importo massimo di EURO 1 920 000;
  • un versamento di EURO 768 000 per le spese di assunzione e addestramento del personale di volo assegnato alle nuove destinazioni servite dall’aeroporto di Charleroi;
  • un versamento di EURO 4 000 per l’acquisto delle apparecchiature da ufficio;
  • la messa a disposizione «ad un costo minimo o nullo» di diversi locali ad uso tecnico o d’ufficio.
  1. Peraltro, ai sensi di tale accordo, la BSCA fattura alla Ryanair un euro per ogni passeggero per la prestazione dei servizi di assistenza allo scalo, al posto dei dieci euro corrispondenti alla tariffa emessa per gli altri utenti.
  2. Infine, la BSCA e la Ryanair hanno costituito in comune una società, la Promocy, il cui obiettivo è quello di finanziare la promozione delle attività della Ryanair a Charleroi, nonché la promozione dell’aeroporto di Charleroi.

Le due parti si sono impegnate a partecipare in parti uguali al funzionamento della Promocy, da un lato, con un apporto di EUR 62 500 allo scopo di costituirne il capitale sociale, e, dall’altro, con un contributo annuo al bilancio della Promocy equivalente a quattro euro per ogni passeggero in partenza.

  1. Dette misure non sono state notificate alla Commissione.
  2. Dopo aver ricevuto determinate denunce e in seguito a talune informazioni pubblicate sulla stampa, la Commissione ha comunicato al Regno del Belgio, con lettera dell’11 dicembre 2002 – SG (2002) D/233141 -, la sua decisione di avviare contro le stesse misure la procedura prevista all’art. 88, n. 2, CE. Essa ha invitato inoltre gli interessati, mediante la pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europeeil 25 gennaio 2003 (GU C 18, pag. 3), a presentare le loro osservazioni sulle misure contestate.
  3. Dopo aver esaminato i commenti degli interessati nonché quelli del Regno del Belgio, il 12 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2004/393/CE, concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi.
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