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Bagaglio non consegnato, come farsi risarcire

Responsabilità del vettore aereo per i danni risultanti dal bagaglio non consegnato e la perdita di oggetti contenuti nel bagaglio

Le parti della convenzione riconoscono “l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione”.

Danni al bagaglio

Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.

Tuttavia, la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco.

Nel caso di bagaglio non consegnato, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

Come presentare il reclamo per bagaglio non consegnato

  1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi;
  2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
  3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
  4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo.

Le disposizioni della convenzione di Montréal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabiliscono alcune disposizioni complementari.

La responsabilità di un vettore aereo in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli: Convenzione di Montréal

Un viaggiatore arrivato a destinazione si accorgeva di non aver trovato all’interno del bagaglio alcuni oggetti personali, lo stesso informava telefonicamente un agente della compagnia aerea identificando gli oggetti perduti ed indicandone il valore all’agente medesimo, il quale provvedeva a registrare le informazioni fornitegli nel sistema informatico della propria compagnia.

Dopo un mese, il viaggiatore chiamava nuovamente il servizio clienti della compagnia aerea al fine di ottenere un’attestazione, come richiestole dalla propria compagnia di assicurazioni.

A seguito di tale richiesta, la compagnia aerea le rilasciava un’attestazione di deposito di dichiarazione di danno.

La compagnia assicurativa risarciva il viaggiatore per il danno subìto e, essendosi surrogata nei diritti della propria assicurata.

La compagnia aerea contestava l’ammissibilità della domanda deducendo, sostanzialmente, che il viaggiatore avrebbe omesso di presentare reclamo scritto entro il termine di sette giorni decorrente dalla riconsegna del bagaglio, quale previsto, della Convenzione di Montréal.

Il giudice, accoglieva la tesi della compagnia aerea respingendo la domanda di risarcimento del danno.

Il giudice di appello esaminando le istruzioni ai passeggeri pubblicate sul sito Internet della compagnia aerea, nel quale erano contenute una serie di indicazioni per la segnalazione di un danno e la presentazione del reclamo scritto, ha rilevato che la denuncia di danno può essere effettuata anche telefonicamente, mentre il reclamo in forma scritta dev’essere presentato utilizzando un modulo specifico da compilare entro sette giorni dalla consegna del bagaglio.

Il giudice di appello riteneva che le istruzioni contenute sul sito Internet della compagnia aerea non fossero “sufficientemente chiare e univoche per un passeggero, quale consumatore”.

A parere del giudice medesimo, nelle istruzioni stesse non verrebbe fatta menzione dello scopo per il quale dev’essere presentata la denuncia di danno, potendo il passeggero, quale consumatore, legittimamente ritenere che un reclamo presentato telefonicamente e registrato da un addetto della compagnia possa parimenti rispondere al requisito del reclamo formale scritto.

Il viaggiatore avrebbe dettagliatamente descritto alla compagnia aerea, la perdita verificatasi e l’attestazione scritta di denuncia del danno rilasciata dalla compagnia medesima costituirebbe prova della successiva trascrizione del reclamo nel sistema informatico della compagnia aerea.

Inoltre, la compagnia avrebbe ricevuto la denuncia di danno, senza peraltro informare il viaggiatore di non ritenere tale circostanza sufficiente ai fini della proposizione di una domanda volta al riconoscimento della responsabilità del vettore aereo e senza precisare che sarebbe stata inoltre necessaria la presentazione di interruzione del termine di decadenza.

Bagaglio non consegnato e danneggiamento bagaglio: procedura del reclamo

Premesso che il P.I.R. è un documento indispensabile per poter richiedere il rimborso alla compagnia aerea:

  1. Per interrompere il termine di prescrizione o di decadenza il reclamo deve essere tempestivamente proposto debba essere stato parimenti presentato in forma scritta, debba essere interpretato nel senso che il requisito della forma scritta possa essere rispettato mediante procedure elettroniche, ivi compresa la registrazione della denuncia di danno nel sistema [informatico] del vettore aereo.
  2. Se la Convenzione di Montréal osti a un’interpretazione secondo cui il requisito della forma scritta debba considerarsi soddisfatto laddove un rappresentante del vettore aereo, a scienza del passeggero, registri la denuncia del danno/il reclamo, in formato vuoi cartaceo vuoi elettronico, nel sistema [informatico] del vettore.
  3. Se la Convenzione di Montréal preveda per il reclamo ulteriori requisiti rispetto a quello di portare a conoscenza del vettore aereo il danno subito”.

Convenzione di Montréal debba essere interpretato nel senso che:

  1. il reclamo debba essere presentato in forma scritta, a pena di decadenza da qualsiasi genere d’azione nei confronti del vettore.
  2. in caso di danni, la persona avente diritto alla consegna deve presentare reclamo al vettore aereo immediatamente a seguito della constatazione del danno e non oltre i termini previsti dalla disposizione medesima, rispettivamente, per i bagagli e per le merci.
  3. il reclamo deve avere sempre effettuato mediante riserva scritta ed essere consegnato o inviato entro i termini previsti con riguardo al reclamo.

La Convenzione si limita a fissare i termini entro i quali i differenti tipi di reclami devono essere presentati al vettore aereo, le modalità con cui detti reclami devono essere inoltrati al vettore e, dall’altro, quale forma essi devono presentare, restando inteso che tale precisazione non può incidere sull’obbligo del rispetto dei termini previsti.

Il reclamo deve essere presentato per iscritto ed inoltrato al vettore aereo entro i termini previsti dalla Convenzione di Montréal:

In assenza di reclamo presentato entro i termini prescritti, tutte le azioni nei confronti del vettore aereo si estinguono, salvo il caso di frode di quest’ultimo.

Il viaggiatore che ritenga di aver subìto un pregiudizio a causa di danni subiti da bagagli o merci deve rivolgere reclamo al vettore aereo entro 7 giorni, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore medesimo.

Il reclamo non può considerarsi validamente inoltrato al vettore aereo entro i termini previsti.

Reclamo perdita, smarrimento bagaglio non presentato in forma scritta

  1. il reclamo dev’essere effettuato per iscritto, a pena di decadenza da qualsiasi azione nei confronti del vettore.
  2. se un reclamo, come quello oggetto del procedimento principale, registrato nel sistema informatico del vettore aereo risponda al requisito della forma scritta.

Si deve rilevare che l’aggettivo “scritto” implica, secondo il suo senso corrente, un insieme di segni grafici recanti un significato.

L’importanza di garantire la tutela degli interessi dei consumatori nel trasporto aereo internazionale, quanto del principio del “giusto equilibrio degli interessi”.

Il requisito della forma scritta non può condurre a limitare eccessivamente le modalità con cui il passeggero può concretamente scegliere di presentare il proprio reclamo, sempreché questi resti individuabile quale autore del reclamo stesso.

L’aggettivo “scritto” dev’essere inteso, nel senso di ricomprendere qualsiasi complesso di segni grafici muniti di significato, a prescindere dal fatto che la sua redazione sia avvenuta a mano, sia stata stampata su carta ovvero registrata in forma elettronica.

Un reclamo registrato nel sistema informatico del vettore aereo risponde al requisito della forma scritta.

Il requisito della forma scritta nel caso in cui un agente del vettore aereo trasponga la denuncia del danno, a scienza del passeggero, in forma scritta, su supporto vuoi cartaceo vuoi elettronico, inserendolo nel sistema informatico del vettore medesimo.

In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna del bagaglio o della merce deve inoltrare al vettore aereo un reclamo entro i termini prescritti.

Ogni reclamo dev’essere effettuato mediante riserva scritta e consegnato o spedito entro i termini previsti per il reclamo stesso.

Alla persona avente diritto alla consegna, come quella di cui è causa nel procedimento principale, quale passeggero il cui bagaglio sia stato danneggiato, incombe l’onere di presentare un reclamo scritto al relativo vettore aereo.

Il passeggero interessato è in grado di constatare la circostanza del danno e dispone degli elementi necessari al fine di determinare natura e valore degli oggetti concretamente danneggiati e, in definitiva, l’entità del danno stesso.

Che la responsabilità dell’effettuazione del reclamo incombe esclusivamente al passeggero non risulta minimamente che questi sia peraltro privo della libertà di farsi assistere da terzi ai fini della presentazione del reclamo stesso.

Un’interpretazione in senso contrario si porrebbe d’altronde in contrasto con l’obiettivo di tutela degli interessi del consumatore nel trasporto aereo.

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