A causa del notevole incremento del traffico aereo e del moltiplicarsi in modo rapido di alcune popolazioni di uccelli come il gabbiano reale il fenomeno dell’impatto tra volatili ed aeromobili è decuplicato negli ultimi 10 anni.
Dalle più recenti ricerche dell’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) riguardo l’impatto dei volatili contro gli aeromobili è stato provato che siccome gli uccelli volando al di sotto dei 150 metri possono causare in fase di decollo o di atterraggio dell’aeromobile fenomeni di bird strike.

bird strike ritardo aereo
Tra i volatili più pericolosi ci sono i Fenicotteri e le oche canadesi che negli ultimi anni si sono adattati a vivere vicino agli scali.
Anche se gli aeromobili sono progettati per sopportare la collisione con i volatili, alcune volte anche a causa delle elevate velocità che si raggiungono nella collisione, l’aeromobile può subire grossi danni causati dalla collisione.
Cosa capita nei casi di bird strike
- Collisione tra un volatile e l’aeromobile: in casi rari ha la peggio l’aeromobile.
- Il volatile viene risucchiato in un motore, in genere si disintegra, in questi casi il pilota si accorge dell’incidente solo dopo l’atterraggio, quando controlla i motori.
- L’aeromobile può impattare con uno stormo – questo è il caso più pericoloso per i passeggeri, infatti può accadere che a causa dell’impatto parte del motore dell’aereo venga piegato o danneggiato causando una perdita di potenza e mettendo a rischio la sicurezza del volo.
Ritardo superiore alle tre ore causa bird strike
La compagnia aerea che non dimostri con documenti ufficiali di aver subito il bird strike, e che quindi il ritardo del volo non è ad essa imputabile deve essere condannata al pagamento della somma di:
- euro 250,00 per voli fino a 1.500 km;
- euro 400,00 per i voli compresi tra 1.500 e 3.500 km;
- euro 600,00 per voli superiori ai 3.500 km.
Questa è la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento C.E. n. 261/2004. La stessa compagnia può essere anche costretta dal giudice di pace a riconoscere al passeggero anche il danno morale, quindi il viaggiatore può richiedere al giudice di condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali tenendo conto del disagio patito.
Tale somma che è da considerarsi un risarcimento danni può essere dai 500,00 ai 1.000,00 euro, il giudice può inoltre determinare il risarcimento economico in via equitativa; il tutto oltre spese e competenze legali.
La Ryanair a mezzo dei suoi procuratori, in una causa civile impugnava la domanda del viaggiatore eccependo che il ritardo del volo sarebbe stato causato da una circostanza eccezione ASSOLUTAMENTE NON DIMOSTRATA (birdstrike) che esonera il vettore dalla corresponsione della compensazione pecuniaria.
Chi deve provare il bird strike?
L’onere della prova incombe sulla compagnia aerea, così come delineato recentemente a più riprese dalla Suprema Corte.
Il vettore deve ritenersi responsabile del regolare adempimento del contratto di trasporto fintantoché non fornisca la prova liberatoria della corretta esecuzione della prestazione, specificando poi che l’ampiezza dell’onere probatorio gravante sul passeggero che intenda agire in giudizio nei confronti del vettore aereo chiedendo il risarcimento dei danni da ritardo trovi già di per sé un limite nella disciplina uniforme vigente: difatti a livello internazionale vi è:
“una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che costui può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell’imprevedibilità del danno, tale che non era ragionevole ex ante adottare delle misure idonee ad evitarne l’avveramento, ovvero dell’oggettiva impossibilità di adottarle”.
“costituisce, infatti, oramai vero e proprio il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.
“Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore.
Spetta invece alla compagnia aerea convenuta in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004”.
Il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo, ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato nonché di tutta la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria come da codice della navigazione, presente sul velivolo ed attestante gli eventi occorsi allo stesso.
Il vettore aereo sia onerato a fornire la cd. “prova liberatoria” e che questa, proprio in conformità del richiamato principio di prossimità, e dunque di disponibilità della prova, non possa che risiedere solo ed unicamente nella produzione in giudizio della documentazione ufficiale, obbligatoria, che il vettore aereo deve avere a bordo di ogni aeromobile, dovendo conseguentemente ritenersi non valida ogni eventuale altra forma di prova, in particolar modo costituenda e non precostituita, in quanto non rispettosa del dettato normativo imposto dal codice di settore in tema di documentazione obbligatoria.
Documenti che gli aeromobili devono tenere a bordo
Sancisce che i “Documenti di bordo” sancisce che “Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
- il certificato di immatricolazione;
- il certificato di navigabilità;
- il giornale di bordo;
- le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
- i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.”
Giornale di bordo dell’aeromobile
E’ un registro sul quale devono essere annotati gli eventi come: “i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza” nonché i voli effettuati e gli incidenti occorsi (come ad es. l’eventuale verificarsi del “bird strike”, documento alla cui tenuta è obbligato il comandante dell’aeromobile.
Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell’aeromobile, del motore e dell’elica, nonché del quaderno tecnico di bordo, su cui eseguire le annotazioni relative all’esercizio.
“L’esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell’ENAC”.
Più nel dettaglio:
- il libretto dell’aeromobile contiene la registrazione degli interventi effettuati e le ore di volo;
- il libretto del motore riporta tutti gli interventi effettuati sul motore dell’aeromobile e, dunque, riparazioni e revisioni e segue il velivolo ove è installato il motore stesso;
- il quaderno tecnico di bordo – obbligatorio se l’esercente svolge attività di traporto pubblico, emesso dall’esercente e vistato dall’E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) – ove si annotano malfunzionamenti ed anomalie riscontrate dal pilota. In tale documento vengono annotate anche le manutenzioni fatte e gli inconvenienti in volo.
Sul giornale di bordo, tenuto dal comandante dell’aeromobile, deve essere indicato il verificarsi dell’inconveniente, presuntivamente il bird strike appunto, con le conseguenti decisioni che hanno reso impossibile il rispetto dei previsti orari di volo.
Sul libretto dell’aeromobile deve essere registrato l’intervento tecnico effettuato sul volo de quo.
Sul libretto del motore deve essere riportato l’incidente che aveva colpito appunto lo stesso motore.
Pertanto, se effettivamente il supposto bird strike, causa di forza maggiore, si fosse verificato, sarebbe dovuto risultare dai suddetti documenti di bordo!
La compagnia aerea quando viene convenuta in giudizio non produce mai materiale probatorio in grado di soddisfare l’onere probatorio su di essa gravante:
- non deposita nessuna documentazione ufficiale del supposto birdstrike;
- si limita depositare un report di siti terzi;
- deposita documenti: in inglese, in fotocopia e non dimostra affatto che il ritardo riportato dal vettore sia addebitabile all’impatto con i volatili; ovvero che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.