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Cancellazione del volo e sciopero, spetta il risarcimento

Cancellazione volo sciopero

La attuale Giurisprudenza ha disposto che lo sciopero non costituisce una circostanza eccezionale in virtù della quale la società aerea é esentata dal pagamento della compensazione pecuniaria.
Le compagnie aeree, quindi, possono normalmente trovarsi ad affrontare, nel corso della loro professione, problematiche o conflitti con il loro personale o con una parte di tale esso ed i relativi rischi devono essere considerati inerenti al regolare gestione dell’attività della compagnia aerea interessata.

cancellazione volo sciopero
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Il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori non relativi alla pianificazione del viaggio, concretano fattore non ascrivibile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne eliminano la responsabilità unicamente se egli non sia riuscito a anticipare l’evento sebbene l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.

Quindi gli scioperi non possono essere “circostanze eccezionali”, e la compagnia é tenuta a accordare ai passeggeri la indennizzo pecuniario prevista dal regolamentazione comunitaria n. 261/2004.
Oltre a ciò spettano ai passeggeri gli ulteriori diritti per i danni non patrimoniali, come ad esempio da vacanza rovinata.

Se il vettore non fornisce assistenza al viaggiatore pur potendo prevedere la soppressione del viaggio e non provvede a somministrare totale assistenza al passeggero, il quale consiste in pasti e bevande durante l’attesa, nonché nella possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telefax o posta elettronica , viola la norma di cui all’art. 14 del Regolamento C.E. n. 261/04.

Suddetto articolo, infatti, prevede l’obbligo per il vettore di segnalare il passeggero che, nel caso ritardo di quantomeno due ore, ha facoltà di ottenere il testo con l’elenco dei suoi diritti in materia di riparazione pecuniaria e di assistenza unicamente recandosi presso il banco accettazione o alla porta d’imbarco. Tale norma è integrata, al secondo comma del medesimo articolo 14, da un ulteriore obbligo: il vettore, infatti, nel momento in cui neghi l’imbarco, cancelli il volo o lo ritardi di almeno due ore, ha l’obbligo di fornire ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza.

I passeggeri di cui il volo sia cancellato rispetto a quelli patiti da chi subisce un ritardo eccedente alle tre ore, ha diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento.

L’importo da corrispondere al passeggero vittima del disagio varia a seconda dei casi:

  • euro 250 per tutte le tratte di lunghezza inferiore o pari a 1500 km;
  • euro 400 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • euro 600, infine, per le tratte che non rientrano nelle ipotesi sopra menzionate.

Anche in tal caso è prevista una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che può esser superata solo fornendo la prova liberatoria dell’imprevedibilità del danno. Viceversa, il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento):
deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore.
– Spetta alla compagnia aerea dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure il quale, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004” .
– In ossequio al principio c.d. di “prossimità della prova”, secondo cui il vettore aereo – che opera in un regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo – ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell’orario esatto in cui il veicolo è atterrato nonché di tutta la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria con quali modalità da codice della navigazione, presente sul velivolo ed attestante gli eventi occorsi allo stesso.

Se la compagnia aerea convenuta in un giudizio caldeggiato da un viaggiatore non dimostra:
– la causa di forza maggiore;
– il requisito dell’imprevedibilità della causa di forza maggiore;
– che non era a conoscenza dello sciopero.

Se la compagnia aerea allega in giudizio articoli di giornale inerenti allo sciopero non fa altro che rafforzare la tesi del viaggiatore, ovvero il fatto che la compagnia fosse a conoscenza della circostanza, ovvero delle proteste ricorrenti del appunto personale dipendente e nonostante ciò non ha fatto nulla per tutelarlo.

L’obbligazione assunta dal vettore viene tradizionalmente indicata quale obbligazione c.d. “di risultato”, e si considera adempiuta solo al raggiungimento del risultato contrattualmente concordato.
Ne consegue, dunque, che a nulla rileva la diligenza e l’impegno impiegato dallo stesso per il raggiungimento del risultato ove questo non venga effettivamente conseguito.

Nel contratto di trasporto, pertanto, al creditore basterà provare l’inadempimento del contratto da parte del vettore, spettando a quest’ultimo fornire la prova della causa di esenzione di responsabilità e restando a suo carico la c.d. “causa ignota”.
La Suprema Corte di Cassazione anche nella sentenza del 05.10.2018 ha precisato: «Questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione con la recente ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584, «In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 .

In Se la compagnia aerea convenuta in giudizio non produce materiale probatorio in grado di soddisfare l’onere probatorio su di essa gravante, ovvero il quale l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, è responsabile della cancellazione del volo.

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