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Corona Virus e Viaggi d’istruzione: Scopri le norme che ti tutelano per il rimborso dell’annullamento del viaggio

Corona Virus: Rimborso per annullamentto di viaggi d'istruzione
Corona Virus: Rimborso per annullamentto di viaggi d’istruzione

Così come era prevedibile, il fenomeno Corona Virus, sta avendo notevoli risvolti anche dal punto di vista economico, e sta creando non pochi problemi anche a livello giuridico. 

Infatti, tale situazione eccezionale, prodotta dalla diffusione del virus anche in Italia, ha causato diversi problemi di interpretazione ed applicazione dell’attuale ventaglio normativo, soprattutto per ciò che concerne l’annullamento di viaggi, ma in particolar modo dei viaggi d’istruzione.

Corona Virus: Quali norme tutelano il viaggiatore?

Le normative che disciplinano tale situazione sono; l’articolo 41 del Codice del turismo, soprattutto in riferimento ai comma 4 e 5, ed il nuovo Decreto legge del Governo prodotto lo scorso 23 Febbraio del 2020. Quest’ultimo Decreto, è stato scritto con lo scopo di integrare e completare una normativa vigente, che ovviamente, non era strettamente disegnata per disciplinare una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo ora in Italia.

Detto ciò, vediamo nello specifico, come tali leggi vanno a tutelare il viaggiatore in caso di annullamento del viaggio d’istruzione.

Articolo 41 del Codice del Turismo:

Di seguito, vi riportiamo proprio cosa prevedono i commi 4 e 5 del Codice del Turismo, in merito alla possibilità da parte del viaggiatore di poter annullare il viaggio d’istruzione e non solo, e le eventuali conseguenze.

Comma 4:

In caso di circostanze inevitabili e straordinarie, verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o del trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto a recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto ad in indennizzo supplementare.

Comma 5:

L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico ed offrire al  viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al numero previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano da due a sei giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto, nel caso di viaggi che durano meno di due giorni.

b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

Decreto legge 23 Febbraio 2020 n. 6

Con lo scopo di frenare la diffusione del virus, e prevenire altri casi di contagio, il Governo, ha prodotto il D.l n.6 del 23/02/2020, il quale, introduce delle misure urgenti da adottare, ai fini di completare un quadro normativo che, non predisponeva interventi straordinari per gestire un’emergenza di natura epidemiologica come quella da COVID-2019.

Tra le misure sono inclusi, tra l’altro:

  • il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;
  • la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
  • la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
  • la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

A corredo di tale D.l. n.6, vi è una nota del Ministero della salute, che dice quanto segue

Il Ministero dell’Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.

Responsabilità dei fornitori di servizi turistici

Quindi, alla luce di quanto c’è scritto sia nell’art. 41 che nel nuovo D.legge n.6 del 23/02/2020, si evince in maniera abbastanza chiara che, in riferimento ai casi disciplinati dai commi 4 e 5, i contratti con i fornitori, potranno considerarsi risolti. Di conseguenza, i fornitori, dovranno restituire agli organizzatori turistici la somma iniziale utilizzata per l’acquisto di un servizio turistico da parte dei viaggiatori, i quali, riceveranno il rimborso da parte degli organizzatori turistici stessi.

Vengo tutelato allo stesso modo se il fornitore è straniero?

Diventa molto più complicato, riuscire ad ottenere la somma investita inizialmente in un viaggio se, il fornitore del servizio turistico è straniero. Infatti, in tal caso, la legislazione che va a disciplinare tale situazione giuridica non è di natura italiana. Di conseguenza, in altri Paesi, è possibile trovare un quadro normativo che non va a disciplinare tale situazione giuridica con le stesse tutele di quelle italiane.  

Nel caso in cui, nel Paese del fornitore, non ci siano le stesse misure di tutela del viaggiatore che ci sono in Italia, bisognerà accertarsi se, nel contratto stipulato con il fornitore, sia presente una clausola ad hoc che, preveda la risoluzione del contratto per causa di forza maggiore, in grado di rimborsare il viaggiatore per la somma spesa inizialmente.

Nel caso in cui non siano presenti nessune delle due circostanze di cui sopra, sarà la legge internazionale in materia di viaggi, che disciplinerà il caso specifico. Molto probabilmente, ci troveremo di fronte ad una situazione in cui, il fornitore, visto e considerato che la legislazione del suo Paese non prevede le stesse tutele italiane, rifiuterà il rimborso integrale al viaggiatore, dichiarandosi pronto nel fornire il servizio turistico precedentemente pagato dal viaggiatore stesso

In tal caso, l’unico mezzo che il viaggiatore avrebbe a disposizione per poter recuperare la somma versata in anticipo, sarebbe quello di aprire un contenzioso in Italia, cercando, in questo modo, di ancorare le competenze della controversia al quadro normativo italiano, facendo valere, a questo punto, le tutele previste dall’ordinamento italiano.

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