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Furto in Albergo

FURTO IN ALBERGO:

è responsabile l’albergatore, quindi tenuto a risarcire i danni.

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Finalmente resa giustizia ai tanti utenti/viaggiatori che hanno subito il furto in camera di soldi e/o gioielli e/o altri beni di valore.
I Giudici della Corte di Cassazione, difatti, con l’ordinanza n. 23520/2015 del 17.11.2015, che riprende una sentenza della III sezione, ossia la n. 5030/2014, hanno precisato che il proprietario dell’albergo è responsabile se, dalla camera presso la quale è ospite il cliente della struttura, spariscono oggetti e beni di valore, a prescindere dall’uso della cassaforte.

Quindi, a nostro avviso, se in camera o in qualunque altra parte dell’albergo vi sono cartelli del tipo “La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze … o di oggetti non lasciati in custodia”, si tratta di avvisi ingannevoli e non aventi di fatto alcun valore giuridico.

Questo perché è richiesta in capo all’ albergatore una responsabilità per le cose consegnate in custodia. Come ha precisato la Suprema Corte, il responsabile di una struttura alberghiera risponde per i furti subiti dai clienti all’interno delle stanze qualora i ladri si siano introdotti facilmente in albergo grazie alla superficialità e alla negligenza mostrata nei controlli dal personale. In poche parole, ai fini della responsabilità, è richiesta la colpa (cioè una negligenza) dell’albergatore, come indicato dall’art. 1785 bis c.c.

Secondo le norme civilistiche, espressamente richiamate anche dal Codice del Turismo all’art. 45, la responsabilità a carico dell’albergatore è limitata al valore dell’oggetto deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata (art. 1783 c.c.).
Naturalmente è necessario provare che il furto sia stato commesso e fornire prova del valore degli oggetti rubati (ad es. attraverso fatture, scontrini, garanzie o perizie nei casi in cui si tratti di oggetti antichi e di valore).
La responsabilità, invece, diventa illimitata (art. 1785 bis C.C.) qualora risulti la colpa dell’albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari (ad es. omessa vigilanza sulle chiavi delle camere).

E’ altresì illimitata nel caso in cui gli oggetti sottratti siano stati preventivamente consegnati al direttore dell’albergo affinché li custodisse in cassaforte oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come: carte valori, danaro contante, oggetti di valore.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte è molto particolare, in quanto i ladri erano riusciti a introdursi in albergo in un’ora – le otto del mattino – in cui di solito vi è afflusso di clienti alla sala colazione, ma non necessariamente alla reception. Di conseguenza i dipendenti addetti alle funzioni di ricevimento e portineria avrebbero dovuto – secondo quanto sottolineano gli Ermellini – eseguire un controllo ed una vigilanza maggiore e comunque tale da assicurare la custodia dei beni dei clienti.

Tali fatti hanno evidenziato con chiarezza la responsabilità della struttura alberghiera per superficialità e negligenza nei controlli, in spregio al dovere di vigilanza che incombe sull’albergatore.
Per suddette ragioni l’albergatore è stato condannato a risarcire il consumatore/ viaggiatore.

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