Vai al contenuto
Home » Vueling » Il rimborso del biglietto aereo Vueling include anche le commissioni pagate all’intermediario?

Il rimborso del biglietto aereo Vueling include anche le commissioni pagate all’intermediario?

Rimborso dell biglietto aereo Vueling. Richiedi la nostra assistenza gratuita direttamente sul sito tramtie il  nostro  modulo online.
Rimborso del biglietto aereo Vueling

Se hai acquistato un volo su un sito online appartenente ad un tour operator e il tuo volo è stato cancellato, la compagnia aerea dovrà rimborsare anche la commissione pagata alla piattaforma (o comunque all’intermediario) al momento dell’acquisto del biglietto. Quindi, quando si richiede il rimborso del bigliettoa aereo Vueling o altra compagnia, sono incluse anche le commissioni della piattaforma.

Il principio è stato espresso dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza del 12 settembre 2018 (causa C-601/17) con la quale ha precisato che il rimborso includerà anche la commissione sempre che la compagnia ne sia a conoscenza e non che essa sia stata fissata a sua insaputa.

Ecco quanto successo ad un consumatore che ha acquistato, su un sito Internet noto come tour operator, per se stesso e per la sua famiglia, i biglietti di un volo da Amburgo (Germania) a Faro (Portogallo) con la Vueling Airlines.

Poiché il volo è stato cancellato, la famiglia ha richiesto un rimborso del biglietto aereo Vueling  di 1.108,88 euro, pari al prezzo pagato al tour operator Opodo al momento dell’acquisto. Se, da un lato, la Vueling Airlines ha acconsentito a rimborsare l’importo ricevuto dalla Opodo, ossia 1.031,88 euro, dall’altro, invece, ha rifiutato di rimborsare i restanti 77 euro che la Opodo aveva riscosso a titolo di commissione.

Rimborso del biglietto aereo Vueling e la questione pregiudiziale.

In tale contesto, il Tribunale circoscrizionale di Amburgo (Germania), investito della controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Ue di interpretare il regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei.

In particolare, il giudice tedesco ha chiesto se il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, includesse la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto dal vettore aereo: ha chiesto, in altre parole, se nel prezzo da rimborsare dovesse essere presa in considerazione anche la commissione percepita da una persona intervenuta quale intermediario tra i due (nella specie, l’intermediario è il sito Internet opodo.de).

Decisione della Corte UE

Con la “sentenza Dirk Harms e altri” del 12 settembre 2018 (causa C-601/17), la Corte di Giustizia dell’Ue risponde affermativamente alla questione sottopostale dal Tribunale circoscrizionale di Amburgo, a meno che questa commissione sia stata fissata all’insaputa della compagnia aerea, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Secondo i giudici europei, l’interpretazione fornita del regolamento corrisponde agli obiettivi da esso previsti, e cioè garantire:

  1. UN LIVELLO ELEVATO DI PROTEZIONE DEI PASSEGGERI
  2. UN EQUILIBRIO TRA GLI INTERESSI DEI PASSEGGERI E QUELLI DEI VETTORI AEREI

Nel caso in esame l’intermediario ha ricevuto la commissione pagata dal signor Harms e dalla sua famiglia nella loro veste di passeggeri: la questione che hanno dovuto quindi verificare i giudici di Lussemburgo era se e in che misura la commissione fosse una componente del prezzo del biglietto che il vettore aereo interessato avrebbe dovuto rimborsare ai passeggeri in caso di cancellazione del volo corrispondente.

I giudici europei hanno innanzitutto esaminato il riferimento normativo rappresentato dal regolamento n. 261/2004, il quale, come anticipato, ha come obiettivi non solo quello di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma anche quello di assicurare un equilibrio tra gli interessi di tali passeggeri e quelli dei vettori aerei (Corte di Giustizia Ue, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07).

Alla stregua di ciò, la Corte di Giustizia ha affermato che:

  • una commissione riscossa da un intermediario presso un passeggero, al momento dell’acquisto di un biglietto, deve, in linea di principio, essere considerata come una componente del prezzo da rimborsare ai passeggeri in caso di cancellazione del volo;
  • tuttavia questa inclusione deve essere soggetta a dei limiti, tenuto conto degli interessi dei vettori aerei che essa mette in discussione.

Secondo il regolamento n. 261/2004 risulta che un «biglietto» costituisce un documento o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato.

Ciò vuol dire che le diverse componenti del biglietto, incluso il prezzo, devono, se il biglietto non è stato emesso dal vettore aereo stesso, in ogni caso essere da esso autorizzato, e pertanto non possono essere fissate a insaputa della compagnia aerea.

Nel caso esaminato dagli euro giudici, tale circostanza dovrà essere verificata nel processo pendente davanti al giudice nazionale.

Condivi L'articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Parlano di noi

TERMINI E CONDIZIONI

Copyright © 2023 | Sos Viaggiatore |
Tutti i contenuti del portale sosviaggiatore.it
sono di proprietà della SOS RIMBORSO SRL
P.Iva 16689611008 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Apri chat
1
Ciao, come possiamo aiutarti?