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Negato imbarco: come essere rimborsati e risarciti

Facendo appello, in caso di negato imbarco, ai passeggeri volontari e disponibili, in cambio di benefici offerti dal vettore, a rinunciare al volo e cedere il posto a quelli non consenzienti, oppure, nel caso di cancellazione del volo, informando preventivamente il passeggero offrendogli, in difetto di preavviso, una compensazione pecuniaria.

Analoghi benefici, consistenti anche nell’assistenza in aeroporto durante l’attesa del volo successivo, andrebbero riconosciuti anche nel caso di ritardo prolungato.

Un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che ha determinato la cancellazione del volo non potrebbe essere ricompreso nelle circostanze eccezionali previste dalla suddetta disposizione, tranne nel caso in cui il suddetto problema derivi da eventi che sfuggono all’effettivo controllo del vettore.

La disciplina dettata dal regolamento CE 261/2004 dunque, fornisce una tutela essenziale e fondamentale dei diritti dei passeggeri nel caso di:

Negato imbaraco: Obbligo di informazione

Il legislatore rendendosi, evidentemente, conto della necessità che il consumatore -passeggero sia informato in merito ai diritti spettatigli, ha previsto che, al verificarsi di tali eventi, nella zona di registrazione debba:

  1. essere affisso un avviso al fine di avvertire il passeggero che, nel caso di ritardo di almeno due ore, di negato imbarco o di cancellazione del volo, presentandosi presso il banco accettazione o alla porta d’imbarco, ha diritto di ottenere il testo con l’elenco dei suoi diritti in materia di compensazione pecuniaria prescindere dell’assistenza.

Tale norma, apprezzabile al fine di garantire ad ogni passeggero la conoscenza dei diritti ad esso attribuiti dal regolamento comunitario.

  1. Assistenza e informazione al passeggero: il vettore, infatti, nel momento in cui neghi l’imbarco, cancelli il volo o lo ritardi di almeno tre ore, ha l’obbligo di fornire ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza. il regolamento stabilisce i “diritti minimi dei passeggeri in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti.

La tutela del diritto ad essere informati, poi, è stata ritenuta di tale importanza da prevedersi, addirittura, l’adozione di mezzi alternativi al documento scritto al fine di informare di tali diritti anche i non vedenti o gli ipovedenti

Risarcimenti supplementari in caso di overbooking

Il risarcimento supplementare non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione.

negato imbarco

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Devono essere fornite, inoltre, sempre per iscritto, le informazioni necessarie per prendere contatto con l’ente (designato da ogni Stato membro responsabile dell’applicazione del regolamento.

Al fine di comprendere il campo di applicazione del regolamento, bisogna ricordare che è prevista la necessità del concorso di due condizioni:

  • Deve trattarsi di passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
  • oppure di passeggeri in partenza da un aeroporto situato sul territorio di un Paese terzo e destinati ad un aeroporto situato in uno Stato membro, salvo che essi abbiano già ricevuto compensazione e assistenza nel Paese terzo in questione, qualora il vettore aereo sia un vettore comunitario.

Ricevere una compensazione dal vettore aereo

I passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione, che si presentino all’accettazione all’ora e secondo le modalità precedentemente stabilite per iscritto oppure, al massimo, quarantacinque minuti prima della partenza.

Non hanno diritto al rimborso aereo:

  1. I passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma “Frequent flyer” o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
  2. I passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffe non accessibili, direttamente o indirettamente, al pubblico.
  3. I passeggeri facenti parte di un circuito “tutto compreso” è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.

Perchè si verifica l’Overbooking (negato imbarco)

Costituisce una pratica molto utilizzata dal vettore aereo per tutelarsi dalla prassi, altrettanto fastidiosa, della prenotazione di un volo da parte del passeggero che, invece, poi, vi rinuncia.

Gli alti costi connessi alla partenza dell’aeromobile hanno, pertanto, legittimato la prassi, da sempre adottata dal vettore aereo, di accettare prenotazioni anche al di là dell’effettiva capienza dell’aeromobile in modo tale da evitare, così, che il vettore sia costretto a rinunciare a prestare il servizio nei confronti di coloro che rinunciano per vari motivi al volo.

A causa di tale prassi, può verificarsi, però, che, al momento dell’accettazione, ai passeggeri muniti di prenotazione confermata sia negato l’imbarco a causa della raggiunta capienza del l’aeromobile.

Regolamentazione europea overbooking

Il legislatore comunitario ha inteso regolamentare, e cioè, negato imbarco, passeggeri realmente interessati al trasporto per riservare, invece, con evidente perdita economica, il posto ai soggetti rinunciatari.

Il legislatore, dunque, preso atto del problema cui sono, involontariamente, sottoposti sia coloro i quali, dietro apposita richiesta della compagnia, rinunciano al viaggio, sia coloro i quali, invece, non vorrebbero rinunciare al volo, ma sono costretti a farlo perché l’aeromobile avendo fatto prenotare più posti di quelli che ha realmente disponibili, non ha più posti.

La compagnia aerea quindi già prevede di dovere negare l’imbarco.

La normativa prevede quindi che la compagnia aerea debba:

  • fare appello ai volontari disposti a rinunciare al trasporto in cambio di benefici da concordare oltre che, comunque, dell’assistenza consistente nella possibilità del rimborso del biglietto o nella prosecuzione su un volo alternativo.
  • Nel caso, però, in cui il numero di volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco dei restanti passeggeri, il vettore deve negare l’imbarco a questi ultimi (cd. passeggeri non consenzienti) offrendogli immediatamente sia il rimborso del biglietto che la compensazione pecuniaria commisurati all’entità di tale indennizzo.

Ai passeggeri non consenzienti cui viene negato l’imbarco, pertanto, dovrà essere corrisposta una compensazione pecuniaria di:

  1. euro 250 per tutte le tratte aeree di lunghezza inferiore o pari a 1.500 chilometri;
  2. euro 400 per le tratte aeree intracomunitarie superiori 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
  3. euro 600, infine, per le tratte che non rientrano nelle ipotesi appena menzionate.

Per calcolare la distanza e la sussistenza, dunque, dei presupposti per ottenere detta compensazione, la norma specifica che deve essere utilizzata come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce il ritardo a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

Rimborso overbooking dimezzato

È prevista la facoltà, per il vettore, di corrispondere un importo pari alla metà di quelli dovuti, se la compagnia aerea ha:

  • offerto ai passeggeri di imbarcarsi su un volo alternativo, l’orario di arrivo non supera di determinate ore l’orario originariamente previsto per il volo prenotato e che è stato impossibile utilizzare.

Tale facoltà di dimezzare l’importo della compensazione, in particolare, è stabilita nell’ipotesi in cui l’orario di arrivo del volo alternativo non superi quello originariamente previsto: di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 chilometri; di tre ore, per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri.

Modalità di pagamento del rimborso e della compensazione pecuniaria

La compensazione deve essere pagata nelle seguenti modalità:

  1. in contanti;
  2. mediante trasferimento bancario elettronico;
  3. con versamenti o assegni bancari;
  4. mediante buoni di viaggio e/o altri servizi solo in caso di accordo firmato da parte del passeggero.

Se il passeggero al quale sia stato negato l’imbarco sia  non consenziente è stabilito anche il diritto a ricevere l’assistenza il diritto del passeggero a scegliere tra la possibilità del: rimborso, entro sette giorni, con le medesime modalità appena viste per la compensazione, del biglietto, allo stesso prezzo per il quale è stato acquistato, per la parte o le parti di viaggio già effettuate se queste sono divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile.

L’eventuale scelta di tale opzione è estesa anche al caso di voli rientranti nel circuito “tutto compreso”, escluso il diritto al rimborso se tale diritto già sussiste in considerazione dei presupposti di cui alla direttiva 90/314/CEE; imbarco, non appena possibile, verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto equiparabili, oppure, infine l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale.

In condizioni equiparabili, ad una data successiva di suo gradimento compatibilmente con la disponibilità di posti.

Nel caso di accettazione del volo alternativo offerto, sono, inoltre, a carico del vettore le spese per il trasferimento tra l’aeroporto di arrivo originariamente previsto e quello eventualmente diverso (nell’ipotesi in cui, ad esempio, in una città o in una regione vi siano più aeroporti) o fino all’eventuale altra destinazione.

Il vettore inoltre è obbligato ad eseguire ulteriori prestazioni di assistenza in favore del passeggero e, cioè, a fornire, a titolo gratuito:

  1. a) pasti e bevande in congrua relazione coi tempi di attesa;
  2. b) la sistemazione in albergo pernottamenti o se è necessario un ulteriore soggiorno oltre a quel- lo previsto dal passeggero;
  3. c) il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.

Il passeggero ha diritto, infine, anche ad effettuare, sempre gratuitamente, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

A tale ultimo riguardo si osserva che la norma non prevede il tempo di durata delle chiamate cui ha diritto il passeggero né il numero delle pagine del fax o dei messaggi via telex.

Appare corretto ritenere che, in tale caso, debba farsi ricorso alle norme del codice civile relative all’obbligo – anche a carico del passeggero – di buona fede nell’esecuzione del contratto.

In caso di negato imbarco, il passeggero non consenziente ha diritto a ricevere:

  1. la compensazione pecuniaria in relazione, come visto, alla lunghezza del percorso programmato;
  2.  il rimborso del biglietto per le tratte non effettuate, nonché per quelle già percorse se esse sono divenute inutili;
  3. il diritto al volo verso il luogo di partenza, oppure, un volo alternativo appena possibile o in una data successiva di gradimento del medesimo passeggero;
  4. ha, inoltre, diritto alle ulteriori prestazioni di assistenza come: pasti e bevande in relazione alla durata di attesa;
  5.  la sistemazione in albergo;
  6.  la possibilità di effettuare chiamate, fax, telex o e-mail.
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