
A tutti, può capitare di avere un imprevisto che ti costringe a rinunciare ad un viaggio. Infatti, può succedere che, a causa di un fatto imprevisto ed imprevedibile, come ad esempio una malattia, o peggio ancora un lutto, malgrado tu abbia prenotato e pagato in anticipo il tuo biglietto aereo, sei costretto a non partire.
Nel caso vi doveste trovare in una di queste condizioni, sappiate che, grazie alla normativa italiana ed europea che tutelano il viaggiatore, è possibile ottenere un rimborso del biglietto aereo per motivi di salute con Ethiopian Airlines.
In più, qualora abbiate prenotato una vacanza completa di volo e soggiorno, vi è la possibilità di essere rimborsati per l’intera vacanza. Quindi, in virtù di quanto detto finora, cerchiamo di capire nel dettaglio quali sono le normative che tutelano il viaggiatore, ed in che modo vengono applicate tali norme. In particolar modo, vediamo cosa fare per ricevere il rimborso in caso di annullamento di un biglietto aereo per motivi di salute con Ethiopian Airlines.
Per avere il rimborso del biglietto aereo per motivi di salute devo aver acquistato un’assicurazione?
Innanzitutto, partiamo subito col dire che, non siete obbligati in nessun modo ad acquistare un’assicurazione. Di sicuro, avete diritto al rimborso delle tasse aeroportuali. Allo stesso modo, non è vero che, se non acquistate un’assicurazione, non siete per niente tutelati, anzi.
Per fortuna, il viaggiatore, anche se privo di assicurazione è comunque tutelato dal Codice Civile e dal Codice del Turismo. Quindi, quando prenotate un viaggio, o comprate un biglietto aereo con Ethiopian Air Lines e vi dicono che se non fate l’assicurazione non siete tutelati, non è vero. Di conseguenza, vediamo nello specifico quali sono le norme che consentono di ottenere un rimborso del biglietto aereo con Ethiopian Air Lines per motivi di salute o impossibilità sopravvenuta.
Quali sono gli articoli che tutelano il viaggiatore?
Il turismo, è una materia oltre ad essere disciplinata dal Codice Civile e dal Codice del Turismo Italiano, è regolamentata anche da normative di carattere europeo. Infatti, fino al 2015, la normativa europea che regolava gli accordi turistici, era la Direttiva U.E. 90/314/C.E.E. Tale normativa, era stata prodotta in un momento storico durante il quale, le abitudini dei consumatori erano molto diverse rispetto a quelle attuali. Infatti, l’offerta turistica, era prevalentemente affidata alle principali agenzie di viaggio ed ai Tour Operator di maggior rilievo.
Quindi, la prassi era, andare in agenzia, ed affidarsi ai vari operatori del settore sia per l’acquisto di un singolo biglietto aereo, che per prenotare l’intera vacanza. Con l’avvento di internet, e soprattutto dei social, le abitudini dei consumatori sono molto cambiate. Ormai, sempre più persone prenotano voli e tanto altro online, trovando spesso offerte anche migliori rispetto all’agenzia.
Di conseguenza, anche la legge, sia essa di natura europea che italiana, si è dovuta adeguare alle nuove necessità, abitudini e strumenti di contatto, che la società in un modo o nell’altro ti impone di adottare ed usare.
Cosa è cambiato a livello legislativo?
Le nuove integrazioni della Direttiva 2015/2302, mirano a colmare quel vuoto legislativo lasciato dalla vecchia Direttiva, che in un’epoca oramai molto digitalizzata e social, non riusciva più a garantire una certa tutela a coloro i quali, acquistavano servizi turistici non più tramite i tradizionali canali, ma bensì tramite nuove piattaforme del tutto online.
Di fatto, la normativa del 1990, non avendo più gli strumenti adeguati per rispondere a tutte le esigenze della clientela, ha lasciato eccessiva discrezionalità ai Parlamenti dei vari Stati europei, creando di conseguenza una frammentazione legislativa. Tutto ciò, aveva prodotto un clima di incertezza nei legislatori, ed un sistema di squilibri tra i vari operatori turistici nei diversi Stati membri.
Cosa prevede la nuova normativa?
Ora, cerchiamo di capire step by step le principali e più sostanziali differenze ed integrazioni che la nuova normativa ha introdotto. Rispetto all’articolo 33 del Codice del Turismo, dove le definizioni erano solo 3 (organizzatore, intermediario e turista) la nuova Direttiva, conta ben 16 definizioni, che vanno a disciplinare in maniera più specifica i vari interlocutori del moderno servizio turistico che, in epoca digitale, si sono moltiplicati.
E’ da sottolineare che, nella nuova Direttiva, entra in maniera decisa la parola “pacchetto”. Quest’ultima, viene espressamente utilizzata per riferirsi alla combinazione di almeno due tipi di servizi turistici, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, sia che i diversi servizi siano stati combinati dal medesimo professionista, sia nell’ipotesi in cui i servizi turistici siano previsti in contratti separati con diversi fornitori.
Oltre alla nuova Direttiva del 2015, anche il Codice del Turismo ed il Codice Civile, tutelano i diritti del viaggiatore in caso di annullamento del viaggio per motivi di salute o grave impossibilità sopravvenuta. Vediamo insieme quali sono gli articoli di riferimento.
Cosa prevede l’art. 79 del Codice del Turismo?
Nel caso in cui, il viaggiatore, per causa di forza maggiore, si dovesse trovare nelle condizioni di non poter più partire, e quindi, non usufruire del suo biglietto aereo, e di non godere più della sua vacanza per un fatto imprevisto ed imprevedibile, il costo del biglietto, oltre le tasse aeroportuali, possono essere rimborsate.
Viene considerato imprevisto ed imprevedibile, qualsiasi fatto che, possa incidere nella sfera personale del viaggiatore, costringendo quest’ultimo a dover rinunciare al godimento della vacanza, causa un’improvvisa malattia, un lutto o altro evento che sia improvvisamente successo dopo la stipula del contratto di viaggio
Oltre all’art. 79 del Codice del Turismo, vi è anche l’art. 1463 del Codice Civile che tutela il viaggiatore sia per la vacanza annullata per motivi di salute, che per il rimborso di un biglietto aereo con Ethiopian Airlines o altro operatore, nel caso di improvvisa impossibilità a viaggiare.
Cosa prevede l’art. 1463 del Codice Civile?
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
L’articolo del Codice Civile 1463, è proprio uno dei principali articoli a cui la Corte di Cassazione fa riferimento per specificare che:
“la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere invocata da entrambe le parti, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile (viaggiatore) sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile (tour operator)”.
All’interno della definizione “fatto imprevisto ed imprevedibile”, oltre a tutelare il viaggiatore in caso di malattia, rientra anche il rimborso per motivi di lutto. Se vi dovesse capitare di avere un lutto, sappiate che vi è per voi la possibilità di ricevere il rimborso delle spese sostenute in anticipo.
Ovviamente, il lutto deve coinvolgere un parente di primo grado, o una persona che è legata a voi da un’unione civile. In tal caso, potrete chiedere il rimborso. In alcuni casi, a seconda della compagnia, inviando il certificato di morte, vi è la possibilità di ricevere un voucher.
Cosa devo fare per richiedere il rimborso del biglietto?
In sintesi vi diciamo che, benché ci siano diverse normative a tutelare il viaggiatore, spesso capita che, le agenzie o i tour operator, tendono molto a sviare la possibilità del rimborso totale, adducendo come scusa il fatto che in fase di prenotazione del volo o di una vacanza, non sia stata stipulata nessuna assicurazione.
Quindi, se vi affidate alle stesse agenzie o tour operator per ottenere il vostro meritato rimborso, rischiate di non avere niente, o forse, solo una parte di ciò che in realtà vi spetta. Se invece, vi affidate ad esperti della tutela del viaggiatore come noi, siete sicuri di ottenere tutto ciò che vi spetta. Di conseguenza, nel caso abbiate avuto problemi in tal senso, non esitate a contattarci.