Con l’avvento della pandemia numerosi sono i viaggiatori che dopo aver prenotato un viaggio all’estero sono incorsi in problematiche di annullamento del viaggio proprio all’ultimo minuto per motivi di salute. Il problema principale è che non si tratta di una banale febbre passeggera ma di Covid 19 infatti il medico anche in caso di febbre in questo periodo di aumento di contagi consiglia assolutamente di non viaggiare perché potresti essere affetto da covid.
Quasi sempre i viaggiatori che prenotano un volo non sottoscrivono alcuna assicurazione, se ti stai chiedendo se è possibile richiedere il rimborso del tuo volo se non hai sottoscritto un’assicurazione la risposta è si.
Spesso le agenzie e i vettori aerei negano il rimborso perché la somma che dovrebbero restituirti è alta nascondendosi dietro la scusa che non hai stipulato un ‘assicurazione annullamento.
Cosa prevede la legge in questi casi
La giurisprudenza afferma che in caso di annullamento del viaggio per malattia il viaggiatore ha diritto a richiedere e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto. Il caso con atto di citazione ritualmente notificato, l’associazione sosviaggiatore.it a mezzo dei suoi procuratori ha convenuto in giudizio per un viaggiatore dinanzi il giudice di pace di Roma la compagnia aerea Lufthansa esponendo di aver acquistato i biglietti aerei per il periodo 17/09/2020 – 29/09/2020 per un soggiorno a Roma con tratta Cagliari Roma e ritorno.
Il 31/08/2020, il viaggiatore dopo essersi sottoposto a tampone nasofaringeo, era risultato positivo al COVID 19, veniva quindi posto in isolamento presso il proprio domicilio sino alla negativizzazione di due tamponi concludeva aggiungendo che la ricezione della dichiarazione di guarigione avveniva solo in data 02/10/2020 dopo aver effettuato il quinto tampone, e che per dette ragioni non aveva potuto imbarcarsi sul volo prenotato cosicchè chiedeva in questa sede, il rimborso del costo del biglietto corrisposto per l’acquisto pari ad euro 69,51 atteso che nessun rimborso le era stato corrisposto.
Udienza di comparizione di Lufthansa
Alla prima udienza di comparizione del 16/04/21 si costituiva in giudizio Lufthansa eccependo che l’odierna attrice non si era presentata sul volo e quindi non poteva essere considerata “vittima di un eventuale ritardo” come previsto dal Regolamento 261/2004 e non ha tempestivamente comunicato alla stessa compagnia aerea l’impedimento (art. 945 cod. navigazione) non mettendola cosi nelle condizioni di vendere a terzi i biglietti e pertanto, in questo modo le ha creato un danno economico e concludeva sostenendo che avrebbe potuto rendere disponibile al rimborso dei biglietti aerei, solo se la controparte fosse stata in grado di dimostrare di averla informata prima della partenza dei voli circa l’impedimento sostenuto.
À detta udienza il Giudice, su istanza di parte attrice, concedeva i termini ex art. 320 cpc per il deposito di memorie istruttorie e di replica; alla successiva udienza del 16/07/2021, Lufthansa avanzava una proposta transattiva ed il difensore dell’attrice dichiarava che detta somma sarebbe potuta essere accettata solo a titolo di acconto sul maggior dovuto e pertanto, sfumato il tentativo di comporre bonariamente la vertenza, all’udienza del 02/09/2021, senza attività istruttoria in quanto la causa risultava documentalmente provata, sulle conclusioni di entrambe le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.
La domanda di parte attrice è fondata ed andrà pertanto accolta
Il signor ….. infatti ha dato idonea prova di aver contratto il COVID 19 e di aver comunicato prima della partenza (e precisamente in data 14/09/2020) l’impedimento alla partenza, è infatti agli atti (doc. 1 di parte attrice) la risposta della compagnia datata 14/12/2020 (email in lingua inglese) alla email dell’attore del 14/09/2020.
Ciò premesso, si osserva che il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18/2020, all’art. 88 bis ha previsto, fra l’altro, il diritto del passeggero al rimborso del biglietto aereo che sia risultato positivo al COVID 19 purchè abbia tempestivamente comunicato la circostanza al vettore il quale, quindi, deve rimborsare il costo del biglietto entra trenta giorni.
Trattasi di rimborso a seguito di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cc espressamente richiamato nel D.L. menzionato a mero titolo di completezza occorre richiamare anche l’art. 945 del codice della navigazione che recita: “se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto ed il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.
E pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, la convenuta compagnia aerea dovrà essere condannata al rimborso a favore del viaggiatore dell’intera somma pagata per il prezzo del biglietto aereo.
Nel 2011, il nostro Parlamento ha approvato una normativa meglio nota come codice del turismo che va ad integrare i diritti del consumatore – già previsti dal codice civile e dallo stesso codice del consumo – proprio in materia di viaggi. “Nell’ipotesi in cui il cliente debba recedere dal contratto di viaggio a causa di una «forza maggiore» ha diritto alla restituzione del prezzo pagato.
Non importa, a tal fine, se non ha sottoscritto l’apposita garanzia proposta dal tour operator. Quando sopraggiunge un fatto imprevisto ed imprevedibile che impedisce oggettivamente di prendere l’areo e godersi la propria vacanza, tutte le somme versate devono, senza eccezioni, essere rimborsate. Il vettore aereo o l’agenzia di viaggi non può trattenere neanche una penale.
la Cassazione un anno prima il «fatto imprevisto ed imprevedibile» è un avvenimento che si produce improvvisamente nella sfera di competenza del consumatore e che gli preclude la partenza: usualmente si tratta di un’improvvisa malattia grave e non guaribile con facilità, di un lutto o di un qualche altro serio impedimento successivo alla prenotazione del viaggio che non consente di partire.
Il codice civile prevede che se la prestazione viene meno per una forza maggiore non imputabile a nessuna della parte, il contratto si scioglie e le prestazioni eventualmente anticipate vanno restituite integralmente.
La grave e improvvisa malattia costituisce una causa di risoluzione per la vendita del pacchetto turistico vista l’impossibilità di fatto degli acquirenti di godere dalla prestazione.
Il viaggiatore ha pieno diritto di richiedere la risoluzione del contratto d’acquisto relativo ad un biglietto aereo e di ottenere il pieno rimborso del biglietto aereo.