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Sos viaggiatore ospite di RTL 102.5: No voucher ma rimborsi per i voli cancellati a partire dal 3 Giugno

Il recente periodo storico che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle, è stato caratterizzato da un fenomeno eccezionale come quello del Covid-19, il quale, ha portato notevoli cambiamenti in tutto il mondo. Durante tale periodo, anche la legislazione che tutela il viaggiatore ha subito delle modifiche sostanziali, rispetto al normale iter previsto per richiedere eventuali risarcimenti o rimborsi dovuti alle cancellazioni di voli

rtl e sos viaggiatore

Rimborso volo a partire dal 3 Giugno: Lo dice l’ENAC

A tal proposito, noi di sosviaggiatore.it, essendo esperti di tutela del viaggiatore a 360°, ed avendo tutelato migliaia di persone in tutta Italia con successo, siamo divenuti col tempo leader del settore. I nostri successi sono stati molteplici e con migliaia di clienti soddisfatti in tutta Italia, al punto tale, che anche i media nazionali si sono accorti del nostro operato. Tanto è vero che, già la scorsa estate, siamo stati ospiti di uno mattina estate, dove il volto di sosviaggiatore era rappresentato dall’Avv. Ferrara Michele, nonché ideatore di tale idea imprenditoriale. 

Ma gli echi del nostro lavoro in tema di tutela del viaggiatore non sono finiti la scorsa estate. Infatti, la nostra autorevolezza in materia, ci ha recentemente portato ad essere ospiti di una delle migliori radio nazionali italiane, ovvero, RTL 102,5. Durante tale intervista andata in onda la scorsa Domenica mattina sia in video che in radio, l’Avv. Ferrara Michele, ha chiarito la spinosa questione che riguarda i rimborsi dei voli a partire dal 3 Giugno 2020 in avanti, a seguito delle nuove disposizione emanate dall’ENAC (Ente Nazionale per Aviazione Civile).

Differenze di rimborso del volo prima e durante il Covid-19

Prima di parlare del comunicato dell’ENAC, però, è giusto fare un leggero passo indietro, affinché anche  coloro che non sono pienamente informati possano capire con maggior chiarezza cosa sia successo. Infatti, dal momento in cui è stata dichiarata la pandemia, tutti i voli che erano stati prenotati prima della chiusura totale dei trasporti, e che avrebbero visto una partenza durante il periodo di lockdown generale, sono stati cancellati dalle compagnie, adducendo come motivazione il Covid-19, ma con una sostanziale differenza rispetto al periodo pre Covid-19. 

Ovvero, durante il periodo pre Covid-19, quando un volo veniva cancellato dalla compagnia aerea per colpe imputabili al vettore e non al passeggero, vi era la possibilità di richiedere un rimborso, o addirittura, una compensazione pecuniaria in base ai chilometri della tratta aerea così come previsto dal Regolamento Europeo 261 del 2004.

Invece, a seguito dell’esplosione della pandemia, per tutti i voli che venivano cancellati dalle compagnie aeree durante il periodo Covid-19, grazie al Cura Italia emanato dal Governo, è stata data la possibilità ai vettori aerei di corrispondere un voucher ai passeggeri per limitare le spese in un periodo di profonda crisi del settore dei trasporti, anziché concedere la possibilità di richiedere il rimborso e la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004.

Nuovo comunicato ENAC per il rimborso dei voli

Fin qui nulla da dire, ma recentemente, a seguito di un lento e graduale miglioramento delle condizioni generali, l’ENAC (Ente Nazionale per Aviazione Civile), attraverso un comunicato stampa n. 33/2020 del 22 Giugno ha reso noto che, siccome dal 3 Giugno in avanti, è nuovamente possibile la  circolazione all’interno del territorio nazionale, nell’area Schengen, nel Regno Unito ed in Irlanda del Nord, non è più possibile ricondurre le cancellazioni dei voli al periodo di pandemia, e quindi alle restrizioni che erano in vigore fino e non oltre il 3 Giugno.

Di conseguenza, fatta eccezione per alcuni casi specifici, non è più possibile per i vettori aerei cancellare voli dopo il 3 Giugno adducendo come causa quella del Covid-19. Quindi, per tutti i voli cancellati dopo il 3 Giugno, se la decisione della cancellazione viene dalla compagnia aerea, bisognerà corrispondere al passeggero il dovuto rimborso, nonché la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004.

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