Vai al contenuto
Home » Ryanair » Rimborso volo per lo sciopero Ryanair

Rimborso volo per lo sciopero Ryanair

Rimborso volo per lo sciopero Ryanair

Nel momento in cui si decide di prendere un volo, tutti noi sappiamo che, gli imprevisti, fanno parte del gioco. Ad esempio, la possibilità che il volo di riferimento possa essere in ritardo, è abbastanza alta. 

Anche la cancellazione di un volo, in alcune circostanze, seppur con percentuali molto più basse, può verificarsi. Nel momento in cui, ci dovessimo trovare difronte ad una di queste eventualità, e volessimo provare a chiedere un rimborso per il disservizio subito, la cosa alla quale fare particolarmente attenzione, è la responsabilità diretta o meno della compagnia aerea. 

A tal proposito, oggi vi racconteremo di ciò che è accaduto ad  una nostra cliente, la quale, in virtù di uno sciopero indetto dal personale di Ryan Air, si è vista cancellata il suo volo. Ciò di cui vi andremo a parlare, è frutto di una sentenza ben precisa, che ha disciplinato il caso, pronunciandosi nel modo in cui vedremo ora.

Cosa è successo in virtù di uno sciopero Ryanair?

Praticamente, nel Luglio del 2018, la sig.ra Alice, prenotò un volo Ryanair da Atene a Bologna, con partenza alle ore 10:55. Solo all’arrivo in aeroporto nel giorno della partenza, la sig.ra Alice, come certifica anche la  documentazione prodotta, venne avvisata per la prima volta della cancellazione del suo volo.

In virtù di tale circostanza, la passeggera venne riprotetta su un volo Ryanair con destinazione Bergamo anziché Bologna, ed una volta arrivata, non ricevette nessun tipo di assistenza da parte degli operatori di terra, ed a sue spese, raggiunse prima Padova e dopo Bologna. Di conseguenza, in maniera autonoma, la sig.ra Alice, decise di avanzare la richiesta di rimborso per il disservizio ricevuto.

Ma purtroppo, la Ryanair, a tale richiesta, non produsse nessun tipo di risposta. A questo punto, siccome la compagnia aerea non si dimostrava conciliante nei confronti della passeggera, la sig.ra Alice decise di contattarci, per essere assistita ed ottenere il suo rimborso per la cancellazione del volo.

La Ryanair chiamata in causa

Il 1° Aprile 2019, la compagnia aerea si costituiva in causa, contestando nel merito le richieste della sig.ra, in quanto, la cancellazione del volo in oggetto, è stata causata dallo sciopero del personale aereo in essere durante l’orario di partenza del volo, con conseguente mancanza di responsabilità del vettore aereo.

Quindi, per la Ryanair, tale cancellazione, non è imputabile alla responsabilità del vettore aereo. Ma vediamo nel dettaglio se è proprio così.

Con la recente sentenza depositata il 17/04//18, la Corte di Giustizia Europea, terza sezione, ha stabilito che, i passeggeri vanno indennizzati per voli cancellati e in ritardo, laddove, per assenza in massa del personale, la compagnia in questione si veda costretta a non rispettare il programma dei voli.

Quando una compagnia è esente da responsabilità?

Invece, la compagnia aerea, è liberata dall’obbligo di compensazione pecuniaria, oltre i limiti temporali previsti dal Regolamento 261/2004, quando può dimostrare che l’evento dannoso è dovuto a circostanze che sfuggono al controllo del vettore aereo.

In conclusione, lo sciopero in questione, non può essere considerato forza maggiore, e pertanto, i passeggeri hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria.

Nel caso di specie, può senz’altro essere riconosciuta la responsabilità della Ryanair, dal momento che, non solo la compagnia aerea era a conoscenza dello sciopero prima della sua data, ma anche gli organi di stampa, come riconosciuto dalla stessa Ryanair, avevano reso pubblico il verificarsi dell’agitazione sindacale. Pertanto, secondo il giudizio del Giudice di Pace, la compagnia aerea, non si trovò certo difronte ad un evento eccezionale ed imprevedibile.

Quali normative disciplinano tale problema?

In tema di responsabilità e risarcimento danni derivanti da trasporto aereo, gli enti che disciplinano tale casistica, sono sia di natura internazionale che europea. A livello internazionale, vige la Convenzione di Montreal del 1999, mentre, a livello europeo vige il Regolamento CE 261/2004. Tali normative, sono compatibili tra loro, non escludendosi a vicenda. Questa compatibilità tra istituti giuridici è stata riconosciuta proprio dalla Corte di Giustizia.

Pertanto, in analogia ai parametri stabiliti dall’art. 7 del Reg. CE 261/2004, ed alla tutela prevista dalla Convenzione internazionale di Montreal, può essere riconosciuta alla sig.ra. Alice la quota di 250,00 per compensazione pecuniaria, e 200,00 in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, ed 40,80 per spese sostenute e documentate.

Il giudizio del Giudice di Pace

In sintesi, il Giudice di Pace, condannò la Ryanair al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Alice, della somma di 490,00 oltre ad interessi. Quindi, qualora vi doveste trovare nelle medesime condizioni, per ottenere in maniera sicura un risarcimento per ciò che vi spetta, vi sconsigliamo di iniziare una pratica in maniera autonoma, ma di affidarvi a professionisti della tutela del consumatore come noi. 

Per qualsiasi informazione, non  esitate a contattarci.

Condivi L'articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Parlano di noi

TERMINI E CONDIZIONI

Copyright © 2023 | Sos Viaggiatore |
Tutti i contenuti del portale sosviaggiatore.it
sono di proprietà della SOS RIMBORSO SRL
P.Iva 16689611008 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Apri chat
1
Ciao, come possiamo aiutarti?