Vai al contenuto
Home » Srilankan Airlines » Rimborso volo, cancellazione volo ed overbooking Srilankan Airlines

Rimborso volo, cancellazione volo ed overbooking Srilankan Airlines

Srilankan Airlines, è la compagnia di bandiera dello Srilanka, la sua base operativa e la sua sede legale, si trovano entrambe presso l’aeroporto internazionale di Bandaranaike.

Fondata nel 1979, il suo simbolo, è un pavone stilizzato che riprende i colori della bandiera srilankese. La Srilankan Airlines, offre un numero elevato di destinazioni sia in Asia che in Europa. La compagnia srilankese fa pure parte dell’alleanza mondiale, One World.

Ovvero, un’alleanza internazionale, che ha come obiettivo, quello di offrire alla propria clientela, un servizio di altissima qualità, con voli in coincidenze e prezzi molto competitivi. La sua sede legale in Italia, si trova in via delle terme Declame, a Roma. Il fatto che, la compagnia abbia una sede legale anche in Italia, ai fini di una causa contro la stessa, diventa  un fattore determinante.

Questo perché, se una compagnia aerea non dovesse avere la sede legale in Italia, per noi sarebbe praticamente impossibile poter intentare qualsiasi tipo di causa.

Segnalazione di Marco e Antonella.

Oggi, vi segnaliamo il caso di Marco ed Antonella, da poco sposi. La coppia, aveva prenotato il loro viaggio di nozze proprio in Srilanka, una terra bellissima con spiagge mozzafiato. Il viaggio prevedeva uno scalo ad Istanbul, per poi ripartire dopo 3 ore per l’aeroporto internazionale di Bandaranaike.

La coppia partiva da Napoli Capodichino. Arrivati a all’aeroporto, vengono avvisati, senza un’adeguato anticipo, dagli assistenti di terra che, il loro volo per Istanbul, aveva solo un’oretta di ritardo. Però, passati quasi i 60 minuti, i passeggeri vengono nuovamente avvisati di un ulteriore ritardo, di ben 5 ore che, sommate all’ora di ritardo precedente, producevano un ritardo totale di ben 6 ore.

Stravolgimento dei piani.

Il motivo per il quale si sarebbe creato il ritardo, secondo la compagnia, era  a causa di uno sciopero del personale. A seguito del ritardo conclamato, il viaggio dei novelli sposi, veniva praticamente stravolto. Infatti, con le 6 ore di ritardo, veniva anche meno la possibilità di poter prendere la coincidenza del volo da Istanbul per Bandaranaike. Ma i pericoli non erano finiti qui, perché, un ritardo di 6 ore, può essere un preludio ad un volo cancellato, il che è diverso da un volo in ritardo. Infatti, il volo cancellato, spesso, comporta il ritardo della partenza di uno o più giorni… to be continued

La proposta della compagnia

A seguito di ciò, la compagnia srilankese, si vede costretta a fornire un’alternativa di trasporto ai passeggeri del volo. Durante la comunicazione del conclamato ritardo, e dell’alternativa che la Srilankan Airlines offriva, vien fuori che; in virtù del ritardo di 6 ore, la coincidenza che da Istanbul avrebbe dovuto portare i passeggeri in Srilanka, era praticamente saltata. Quindi, ai passeggeri, rimanevano solo due possibilità.

Partire con il volo in ritardo di 6 ore, arrivare ad Istanbul, dormire una notte in loco a spese loro, e ripartire il giorno dopo con il primo volo utile. Oppure, se avessero voluto prendere la coincidenza in Turchia, avrebbero dovuto pagare di tasca propria un nuovo volo con un’altra compagnia, che li portava a Istanbul in tempo utile per prendere la coincidenza.

Come si evince la responsabilità oggettiva della compagnia?

Dopo la vacanza, la coppia decide, ovviamente, di fare causa alla compagnia, per il ritardo, i costi extra sostenuti, la mancanza di assistenza etc.. Quindi, a questo punto, inizia il braccio di ferro tra i legali della compagnia e noi, che siamo diventati i legali di Marco ed Antonella.

La Srilankan Airlines, ha provato a rifugiarsi dietro questo presunto sciopero, adducendo che, per loro, si trattava di un causa non prevedibile e non imputabile a loro. Cercando, in questo modo, di declinare ogni colpa. Invece, le cose non stanno proprio così. Infatti, la compagnia deve poter prevedere queste cose, soprattutto se lo sciopero è di operatori interni alla compagnia, ma anche se non sono dipendenti della stessa, la compagnia aerea è tenuta ad avvisare con un preavviso minimo di 7 giorni.

In più, non va comunque esclusa una responsabilità per la scarsa assistenza a terra. Ma soprattutto, la compagnia aerea, in ogni caso, ha l’onere della prova

Che cos’è l’ onere della prova?

Onere della prova, significa che: 

la compagnia, deve riuscire a dimostrare con dati di fatto che, c’è stato un effettivo sciopero, o qualsivoglia evento che, abbia causato lo stravolgimento dei piani dei passeggeri, e che tale evento, non sia dipeso da loro responsabilità diretta. Mentre, il passeggero, deve solo dimostrare di possedere un titolo di viaggio valido che, certifica il suo diritto al volo con suddetta compagnia. Oppure, essere in possesso di un titolo equipollente, ovvero, basta anche una semplice prenotazione del volo.

Infatti, di seguito, vi riportiamo uno stralcio di una sentenza, che rende chiaro quanto detto finora.

In estrema sintesi, dunque, volendo riassumere rapidamente quanto sino ad ora eccepito e richiamato:

  1. incombe sul vettore aereo fornire l’eventuale prova liberatoria relativa all’inadempimento/inesatto adempimento contrattuale;
  2. tale prova liberatoria – in ossequio al principio di prossimità della prova – deve essere fornita solo ed unicamente mediante produzione della documentazione obbligatoria cui è tenuto – e del quale ha la disponibilità – il vettore aereo ed elencata dal Codice della Navigazione ex artt. 772 e 773;
  3. dalla mancata produzione di tale documentazione ne deriva la presunzione di inesistenza della causa di esclusione di responsabilità, come previsto ex art. 775 Codice della Navigazione.
  4. Diversamente, il vettore aereo avrebbe al limite potuto produrre anche documentazione della torre di volo dell’aeroporto di Napoli, cosa che – lo si ripete – non è stata fatta.

Il Giudice di Pace di Napoli si esprime così

Alla luce di tutto ciò che è stato detto, scritto e documentato da entrambe le parti, il Giudice di Pace di Napoli, riconosce la Srilankan Airlines colpevole per le accuse di cui sopra, ed invita la stessa, al risarcimento del volo ed al pagamento di indennizzi per lo stravolgimento dei piani e dei costi sostenuti dai passeggeri

Quali sono gli estremi per un rimborso volo Srilankan Airlines?

Innanzitutto, partiamo subito col dire che, esistono delle leggi, come il Regolamento 261/2004 della C.E. e la convenzione di Montreal, che tutelano il consumatore nel caso in cui, la compagnia aerea, abbia procurato un ritardo prolungato, una cancellazione del volo o altro disservizio imputabile alla loro responsabilità, e non a cause straordinarie ed imprevedibili.

Infatti, per essere più precisi, le casistiche che prevedono la possibilità di richiedere un rimborso volo Iberia sono le seguenti:

  1. volo cancellato
  2. volo in ritardo (almeno di 3 ore)
  3. overbooking o negato imbarco

Ora, vediamo nel dettaglio, fino a quanto può ammontare il rimborso volo Srilankan Airlines e se ci possono essere pure gli estremi per un indennizzo.

Quanto mi spetta per un risarcimento del biglietto aereo con Srilankan Airlines?

Allora, prima di parlare di cifre, bisogna fare un’importante precisazione.

Nel senso che, il ritardo effettivo di un volo, viene quantificato fino a quando il portellone dell’aereo non viene aperto. Quindi, tutto il tempo che, intercorre fino a all’apertura del portellone, viene considerato ritardo.

Fatta questa doverosa precisazione, parliamo di cifre.

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, il rimborso volo può essere così composto, a secondo dei km percorsi e delle ore effettive di ritardo:

  1. Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree oltre i 3.500km, fino a 600€
  2. Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree comprese tra i 1.500 ed i 3,500 km, fino a 400€
  3. Ritardo volo superiore alle 3 ore per tratte aeree inferiori ai 1.500km fino a 250€.

Posso avere anche un indennizzo per danni causati?

In più, se a seguito di un ritardo elevato, di un overbooking o di una cancellazione del volo stesso, il passeggero, si vedesse costretto a pernottare una notte in più fuori, e questo gli causasse la perdita di eventuali coincidenze con trasfer prenotati in anticipo, il regolamento prevede quanto segue.

Dietro la presentazione delle ricevute dei vari biglietti, e della fattura dell’albergo per la notte extra, il cliente, ha diritto anche ad un indennizzo pari alla cifra spesa. E se il ritardo o cancellazione del volo avviene all’andata, ci possono essere anche gli estremi della vacanza rovinata

Quindi, conservate sempre le vostre fatture, che nel caso, possono essere d’aiuto.

Quando non ho diritto al risarcimento del volo Srilankan Airlines?

Il cliente, non ha diritto al risarcimento del volo, quando la compagnia aerea, abbia avvisato il passeggero almeno 15 giorni prima della data del volo stesso, oppure, se entro 7 giorni dalla partenza, non gli sia stato proposto un volo supplementare.

Detto ciò, se avete ricevuto un ritardo, una cancellazione, un overbooking/negato imbarco, non esitate a contattarci. 

Condivi L'articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Parlano di noi

TERMINI E CONDIZIONI

Copyright © 2023 | Sos Viaggiatore |
Tutti i contenuti del portale sosviaggiatore.it
sono di proprietà della SOS RIMBORSO SRL
P.Iva 16689611008 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Apri chat
1
Ciao, come possiamo aiutarti?