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Rimborso volo Volotea

Ecco un caso pratico di come la compagnia aerea Volotea, dopo aver cancellato un volo, è stata costretta a risarcire il cliente per colpe imputabili alla compagnia stessa, e non a circostanze straordinarie, che avrebbero potuto esentare Volotea dal risarcimento. Nell’articolo vediamo i dettagli inerenti alla richiesta di rimborso Volotea…

Rimborso volo Volotea sosviaggiatore.it

La compagnia aerea Volotea

Volotea è una compagnia aerea molto giovane fondata nel 2011 

Già nel 2012, la compagnia spagnola approda in Italia, presentando all’aeroporto di Venezia la sua prima base.

Volotea trasporta circa 5 milioni di viaggiatori  ogni anno.

Ad oggi la compagnia spagnola ha trasportato oltre  25 milioni viaggiatori

 Carlos Muñoz, è il Presidente e Fondatore di Volotea. Ha oltre 1300 dipendenti la maggior parte dei quali si divide tra 

450 persone in Francia

 400 in Italia,

 350 in Spagna 

Volotea è la terza in Italia per numero di rotte domestiche. 

Ha una flotta di 36 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319. Entrambi gli aeromobili, riconosciuti per affidabilità. 

Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città europee, offre voli diretti a tariffe competitive. Dall’avvio delle sue attività nell’aprile 2012, Volotea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri in tutta Europa, di cui 6,6 milioni nel 2018.

Nel 2019 Volotea opererà un totale di 319 collegamenti in più di 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi, tra i quali: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco.

Volotea opera nel suo network di destinazioni con una flotta di 36 aeromobili, tra cui Boeing 717 e Airbus A319.

Volotea è presente in 13 nazioni, nelle seguenti città:

  • Italia

Venezia, Verona, Genova, Palermo , Alghero, Ancona, Asturie, Bari, , Biarritz, Brest, Brindisi, Cagliari, Catania ,Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Bergamo, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

  • Spagna

Alicante, Saragozza, Siviglia, La Coruña, Castellon / Valencia,  Bilbao, Santander, Gran Canaria, Madrid, Malaga, Minorca, Murcia, Palma di Maiorca, Tenerife Sud, Lanzarote, Ibiza Fuerteventura,Valencia,

  • Francia:

Ajaccio, , Marsiglia, Monaco, Montpellier, Nizza, Bordeaux, Bastia, Beauvais, , Rennes, Tolosa, Lilla, Lione, Nantes, Caen, Figari Sud Corse, Perpignano, Strasburgo,

  • Germania: Monaco
  • Austria: Vienna
  • Portogallo: Faro, Oporto
  • Grecia

Atene, Corfù, Zante, Heraklion / Creta, Preveza / Lefkada, Rodi,  Kos, Mykonos, Cefalonia, Karpathos, Samos

  • Malta: La Valletta
  • Croazia

Skiathos, Spalato, Dubrovnik, Santorini, Pola

  • Repubblica Ceca: Praga
  • Lussemburgo: Findel 
  • Irlanda: Cork
  • Marocco: Tangeri, Marrakech

La compagnia aerea ha 12 basi operative: 

Venezia, Verona, Genova, Palermo, Nantes, Bordeaux, Strasburgo, Tolosa, Marsiglia, Asturie, Bilbao, Atene e Cagliari.

Problemi causati dalla compagnia aerea?

In  molti casi, la compagnia aerea Spagnola non ha fornito assistenza ai viaggiatori, abbandonando i passeggeri in aeroporto, dopo che il volo sul quale si dovevano imbarcare era stato cancellato.

In un giudizio proposto da sosviaggiatore, il cliente, agiva  in giudizio facendo valere la responsabilità contrattuale della compagnia aerea per la cancellazione del volo.

Il giudice di pace rilevava che, ai sensi dell’ art. 942 Cod. Navigazione, il vettore, secondo la normativa comunitaria, deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri, e per effetto vettore, è responsabile del danno dell’art. 19 della Convenzione di Varsavia, a seguito di un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci.

Cosa prevede il Reg. CE 261/2004?

 Il regolamento (CE) n. 261/2004 dell’l 1 febbraio 2004, istituisce regole comuni in materia di compensazione, secondo le quali, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati è offerto quanto segue:

 a)  assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

 b) assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2

Inoltre, nel caso in cui la compagnia aerea offra la possibilità di un volo alternativo, ma che comporta un ritardo di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, il cliente, sempre secondo l’articolo 9 del regolamento europeo, ha diritto alla compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea.

Quando non è previsto il rimborso volo Volotea?

A meno che, i passeggeri, non siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, oppure, siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto, e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto, e di raggiungere la destinazione finale in meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

 Oppure, siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto, e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo, non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto per raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Inoltre, la compagnia aerea si può tutelare da rimborso nel caso in cui: 

1. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili

 2. La compagnia aerea non è tenuta a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali, e che tali circostanze, non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

 3. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, resta comunque alla compagnia aerea..

Risarcimento dovuto in base ai km percorsi:

 In caso di cancellazione del volo di tratta aerea inferiore 1.500 km,

l’art. 7 lettera a) prevede il diritto alla compensazione pecuniaria pari ad 250,00€. La possibilità di richiedere un ulteriore risarcimento (rispetto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento), è poi prevista dall’art. 12 del regolamento stesso, che espressamente ritiene impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare. 

Quindi, nella fattispecie in questione, esaminata la documentazione prodotta e valutate le risultanze istruttorie, può senza dubbio ritenersi provato l’assunto attoreo, anche in ordine all’ulteriore danno costituito dall’ esborso di  216,55€ per i pagamenti di cui sopra, tutti resi necessari dalla ingiustificata cancellazione del volo.

 Viceversa, è da rilevare che l’assunto di parte convenuta, secondo cui la cancellazione del volo sarebbe stata determinata dalla circostanza eccezionale dello sciopero di categoria, non merita accoglimento, in quanto, dal comunicato Enac si evince che lo sciopero riguardava la fascia oraria 13:00-17:00.

 Mentre, il volo cancellato per cui è causa, sarebbe dovuto partire alle ore 09:00, e quindi in orario di molto antecedente all’inizio dello sciopero.

Il cliente ha dimostrato che Volotea era responsabile della cancellazione:

 Ne consegue che, nel merito, la domanda è fondata e quindi merita accoglimento. Di conseguenza, dopo aver accertato la reale esistenza del diritto vantato dal cliente,  il giudice ritiene che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 Reg. CE 261/2004 vada riconosciuto a parte attrice il diritto alla compensazione cancellazione ivi prevista pari 250,00€ come (duecentocinquanta),

 nonché il diritto al risarcimento danni pari ad  216,15€ per le causali di cui sopra, oltre ad interessi legali a decorrere dal di del fatto all’effettivo soddisfo. Le spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 P.Q.M.

Eccome come ha senteziato il Giudice di Pace di Napoli:

 Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, così provvede:

 1. Accoglie la domanda e per l’effetto della stessa, condanna la convenuta Volotea S.A. in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore di Boccia Maria della somma di 250,00€ (duecentocinquanta) a titolo di compensazione pecuniaria ex artt, 5 e 7 Re. Ce 261/2004

2. Al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di 216,15€ (duecento sedici /15), oltre interessi legali dal di del fatto all’effettivo soddisfo.

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