E’ una fattispecie di danno di creazione piuttosto recente visto l’aumento del turismo di massa e l’acquisto dei pacchetti turistici.
Il risarcimento riguarda non solo dei danni derivanti dall’inadempimento o inesatto adempimento del contratto di acquisto del pacchetto turistico, ma anche e soprattutto di tutti quei danni non patrimoniali strettamente legati al contratto, classificabili come danno da vacanza rovinata.
Se il consumatore deduca in giudizio e provi l’esistenza del contratto di vendita del pacchetto turistico, l’inadempimento o l’inesatto adempimento e il nesso di causalità, lo stesso consumatore ha sempre diritto al risarcimento del danno contrattuale da liquidarsi in via equitativa da parte del giudice competente.

risarcimento del danno da vacanza rovinata
Nel danno da vacanza rovinata vi è il diritto al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e nella sua liquidazione in via equitativa.
Problemi maggiori ha invece creato il riconoscimento e la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento: il c.d. danno da vacanza rovinata inteso quale “pregiudizio al benessere psichico che il turista soffre per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago, riposo”.
Il problema che si è posto alle corti di merito era quello in primis di classificare il danno da vacanza rovinata quale autonoma specie di danno rispetto a quello derivante dal contratto e, una volta accertatane la sussistenza della fattispecie ritenerla meritevole di tutela ergo suscettibile di risarcimento.
Il danno da vacanza rovinata come danno contrattuale di natura non patrimoniale
La materia relativa all’inadempimento o inesatta esecuzione del pacchetto turistico è stata espressamente disciplinata nell’art. 47 del Codice del Turismo qualora l’inadempimento non fosse di scarsa importanza “il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
“Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
L’estensione della tutela oltre che al turista consumatore, anche a colui che viaggia per motivi professionali, che pertanto viene definito “viaggiatore”.
Al viaggiatore è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno qualora le sue aspettative vengano disattese per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico negoziato.
L’inadempimento può concernere vari tipi di disservizi o di disagi: tra questi, principalmente, la difformità della qualità della struttura ospitante rispetto allo standard promesso, i disservizi nei trasporti, quali la cancellazione o il ritardo del volo, la perdita del bagaglio o il ritardo nella sua consegna.
Il riconoscimento del danno da vacanza rovinata viene generalmente ricondotto nelle applicazioni giurisprudenziali alla violazione dell’art. 2 Cost., intendendosi tale voce di danno come la lesione per i disagi sofferti per la mancata realizzazione del programma di viaggio in conseguenza dell’inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti, che coinvolgono la sfera esistenziale del consumatore.
Nel contratto che il turista conclude con l’organizzatore del viaggio, l’interesse del contraente alla vacanza interessa direttamente la causa del contratto, per cui nel pacchetto di viaggio tutto compreso la “finalità turistica” non rappresenta un motivo irrilevante, ma si sostanzia nell’interesse che il contratto è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e, perciò, determinando l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali al godimento della vacanza per come essa viene prospettata dall’organizzatore.