Vittoria importante di Sos Viaggiatore nei confronti della compagnia aerea Ryanair riguardo una cancellazione volo dovuta secondo la compagnia a uno sciopero dei controllori di volo.
Secondo il giudice di pace di Pescara la compagnia non ha avvisato per tempo i viaggiatori.
Avvio procedura giudiziale contro Ryanair
Gli stessi sono stati avvisati soltanto la sera prima e ha condannato la compagnia al pagamento di euro 250,00 a passeggero secondo il regolamento europeo 261/2004 oltre alle spese di giudizio.
Il viaggiatore, insieme alla sua compagna, traevano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Pescara la società Ryanair per sentirne dichiarare il gravissimo inadempimento degli obblighi di assistenza nei loro confronti a seguito della cancellazione del volo aereo.
La tratta del volo era Pescara – Malta e a causa dell’inadempimento della compagnia aerea irlandese i viaggiatori subivano un disagio i danni che si quantificavano in euro 1.081,00.
I viaggiatori asserivano di aver stipulato contratto di trasporto con la compagnia convenuta in giudizio e di aver acquistato dei titoli di viaggio per tale tratta. Il volo prenotato è stato cancellato dalla compagnia aerea con un brevissimo preavviso e inoltre senza fornire ai viaggiatori un’adeguata assistenza informativa.
La partenza del volo in questione veniva posticipata il giorno successivo da altro aeroporto non più Pescara bensì Roma.
A seguito del grave inadempimento della compagnia aerea Ryanair, gli attori pativano danni materiali e morali quantificati dal loro avvocato nella misura complessiva di euro 1081,00.
Tali danni riguardavano non soltanto i costi sostenuti per la prenotazione dell’albergo che avrebbe dovuto ospitarli durante il soggiorno sin dalla data del 14 gennaio 2020 anziché dal 15 gennaio 2020 giorno dell’effettivo arrivo, ma anche al danno della mancata consegna del bagaglio all’arrivo.
Infatti il bagaglio veniva consegnato ai viaggiatori soltanto il giorno successivo inoltre gli stessi sostenevano delle spese per la mancata disponibilità del vestiario ma anche relative al danno da vacanza rovinata. La Ryanair nel costituirsi in giudizio eccepiva in via pregiudiziale riserva di giurisdizione del giudice adito e nel merito il sistema per il rigetto delle pretese attori infondato in fatto in diritto.
Le eccezioni della compagnia Ryanair
Il giudice di pace non teneva in considerazione le eccezioni fatte dalla compagnia aerea fatta solo per fini dilatori:
- l’eccezione di difetto di giurisdizione fatta da Ryanair riguardo la carenza di giurisdizione del giudice italiano veniva ritenuta infondata: secondo il giudice gli attori hanno agito in giudizio oltre che per riconoscimento del diritto la compensazione pecuniaria, anche per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In tali casi la fonte normativa della materia in oggetto è la convenzione di Montreal del 28/5/1999 ratificata in Italia con la legge numero 12/2004 la quale prevede che l’azione per il risarcimento del danno è promossa scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti della convenzione, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
- La compagnia irlandese asseriva che il contratto di trasporto aereo concluso tra le parti era in modalità online e pertanto con l’accettazione dei termini e le condizioni generali di trasporto il viaggiatore avrebbe sottoscritto una clausola che attribuzione ai tribunali irlandesi la competenza esclusiva su qualunque controversia relativa all’esecuzione del medesimo contratto.
Anche sotto tale profilo il giudice di pace di Pescara ha respinto tale eccezione.
La stessa non può essere condivisa posto che in tale sede non può negarsi la validità del contratto ribassato tra le parti nella modalità descritta e dunque l’accettazione di tutte le condizioni, richiamate è opportuno soffermarsi proprio sull’articolo 2 di queste applicabilità, scelta della legge e giurisdizione, che al comma 3 così recita:
“salvo quanto altrimenti stabilito dalla convenzione o dalla legge speciale, il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti termini e condizioni di trasporto e il nostro regolamento saranno regolate depredati nel rispetto della legge irlandese e qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta la competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”.
L’incipit dell’articolo fa salvo quanto stabilito dalla convenzione che deve intendersi quella di Montreal come si legge all’articolo uno definizioni con convenzione si intende la convenzione di Montreal del 1999.
Atteso che, sulla base del richiamato articolo 33 della convenzione e considerato che in ogni caso gli attori fanno valere anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pertanto sussiste la giurisprudenza italiana, risultando i signori residenti in Italia.
Compensazione pecuniaria, danno patrimoniale e non patrimoniale
Gli attori, come detto, hanno agito in giudizio per il riconoscimento della compensazione pecuniaria, il risarcimento del danno patrimoniale quello non patrimoniale. È pacifico, oltre che documentalmente provato e non contestato tra le parti, che nel caso di specie si sia in presenza di una cancellazione del volo di andata per lo sciopero generale nazionale che è interessato anche i settori del trasporto aereo o gli appare opportuno le norme del relativo regolamento che disciplinano tale ipotesi.
In particolare trova applicazione l’articolo 5 del regolamento europeo numero 261/2004, il quale così recita in caso di cancellazione del volo ai passeggeri interessati:
- deve essere offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8,
- offerto l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9,
in caso di volo alternativo, l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato.
L’assistenza spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 a meno che siano stati informati la cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza prevista oppure se non stare in forma della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane prime sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza prevista di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza prevista di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.
Insieme la cancellazione del volo, i passeggeri sono informati dell’eventuali alternative di trasporto possibili.
Nessuna compensazione pecuniaria è prevista in circostanze eccezionali
Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria norma dell’articolo sette se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potuto evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. La convenuta eccepito che non sarebbe dovuta la compensazione pecuniaria poiché proprio a tenore del terzo comma poc’anzi trascritto la cancellazione sarebbe verificata per una circostanza eccezionale che non ci sarebbe potuta evitare anche se fossero state adottate le misure del casco.
Altro che conferma la convenuta richiama il considerato articolo 14 del regolamento che indicherebbe proprio gli scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo quale circostanza eccezionale che e suonerebbe quest’ultimo da responsabilità.
L’eccezione non può essere condivisa in primis previdenziale che il considerato articolo 14 richiamato precisa che siffatti circostanze possono, in particolare ricorrere in casi di e ciò significa che tali circostanze possono non sono sempre costituire quegli eventi eccezionali di cui sopra inoltre sempre richiamato articolo 5 comma 3 del regolamento evidenzia che il vettore non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuto a circostanze eccezionali che non ci sarebbero comunque potuto evitare.
Nel caso di specie tale dimostrazione non è stata fornita dalla convenuta che si è limitata ad allegare la circostanza dello sciopero che poi causato la cancellazione del volo Pescara Malta del 14/1/2020, acquistato degli attori.
Al contrario proprio questi ultimi hanno documentato in giudizio che lo sciopero era stato programmato da almeno 10 giorni prima della partenza; che la cancellazione del volo sarebbe stata comunicata gli attori sono alle ore 11:28 del 13 gennaio 2020 ovvero meno di due giorni prima della partenza.
Vige l’obbligo di comunicazione da parte di Ryanair
Peraltro è stato anche correttamente evidenziato che, come previsto dalla normativa italiana sulla disciplina degli scioperi e dalla competente Commissione di Garanzia, soprattutto nei casi di forme di astensione dal lavoro nei servizi essenziali, come il trasporto aereo, i soggetti promotori sono tenuti a darne comunicazione alla predetta Commissione di talché, come in questo caso, possa darsene adeguati anticipato pubblicità gli operatori e utenti, con assicurazione dei cosiddetti servizi minimi essenziali.
Nel caso in esame lo sciopero era stato proclamato in largo anticipo non trattandosi di sciopero improvviso o cosiddetto selvaggio di cui la convenuta avrebbe dovuto offrire la prova così che il vettore avrebbe potuto notiziare i clienti in anticipo e fornire loro valide e possibili alternative.
Riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria
Così non è stato onde la circostanza dello sciopero generale nazionale del settore dei trasporti non può assurgere almeno nel caso in esame, a quella della circostanza eccezionale ed inevitabile che la convenuta non avrebbe potuto impedire onde la cancellazione del volo, senza alcun’altra forma di alternativa, non poteva essere addebitata. Per tali ragioni deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria di euro 250,00 per ciascuno degli attori per un totale di euro 500,00 allo stesso modo deve essere conosciuto il costo d’albergo prenotato, pagato e non goduto per il giorno 14 gennaio 2021 presso l’hotel.
Certamente tale voce di danno costituisce una conseguenza immediata e diretta della cancellazione del volo di andata a maggior ragione se si considera che la comunicazione della cancellazione del volo è stata effettuata dalla convenuta solo la sera del 13 gennaio 2020 meno di quarantott’ore prima della partenza, impedendo così attori di disdire l’albergo recuperare parte del prezzo pagato, se solo la notizia fosse stata comunicata con maggiore anticipo.
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