A chiunque sarà capitato di subire un imprevisto e/o un disservizio durante un viaggio o durante una vacanza: valigie rotte, hotel con servizi inferiori a promesse e aspettative; nella maggior parte dei casi la Giurisprudenza parla di danno “da vacanza rovinata” ovvero del danno subito dagli utenti/ consumatori per aver alloggiato in strutture fatiscenti e per aver pagato sovrapprezzi non giustificati rispetto ai servizi offerti.
Ma cerchiamo di approfondire l’argomento.
Cosa è il danno da vacanza rovinata
L’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio (il danno) del turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto, ovvero nella “perdita di un’occasione di relax”.
È un danno che si distingue da quello tipicamente patrimoniale poiché non consiste unicamente in una perdita economica legata agli esborsi economici sostenuti (esborsi che si hanno quando, ad esempio, viene smarrito un bagaglio oppure si è costretti a pernottare in albergo a causa di ritardi nella partenza del volo).
A livello normativo, la materia è disciplinata dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) che all’art. 47 definisce il “danno da vacanza rovinata” come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza.
• l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico danno luogo al danno da vacanza rovinata;
• l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza; infatti, solo se l’inadempimento non è di scarsa importanza l’organizzatore del viaggio risponde del c.d. emotional distress subito dal viaggiatore, ovvero un disagio tale che la vacanza causi addirittura stress e stanchezza.
• il danno da vacanza rovinata è collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta (come ad esempio avviene nel caso del viaggio di nozze).
Come ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata
Non di rado, purtroppo, capita al turista che la vacanza non si svolga come si aspettava e che ciò provochi in lui un profondo disagio. In questi casi ci si chiede come ottenere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti durante il viaggio.
Come già anticipato, si tratta del c.d. “danno da vacanza rovinata”, cioè quel danno subito dal turista derivante dalla lesione del suo interesse a godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago e riposo.
Ma come richiedere il risarcimento per vacanza rovinata?
- anzitutto, bisogna provare l’esistenza del contratto di viaggio specificando le circostanze dell’inadempimento dell’organizzatore (ad esempio, fotografie o video dei luoghi che dimostrino che i servizi offerti non corrispondono a quelli previsti dal contratto, che la struttura alberghiera non ha le caratteristiche promesse oppure le escursioni effettuate sono minori rispetto a quelle previste, etc.);
- Inoltre, bisogna presentare reclamo tempestivamente, anche in corso di viaggio, affinché l’organizzatore o il suo rappresentante sul posto oppure l’accompagnatore del gruppo possano porvi rimedio (art. 49 Cod. Tur.);
Se, a fronte di quanto contestato all’organizzatore, si vede negata qualsivoglia responsabilità, il turista potrà promuovere un giudizio civile nei suoi confronti.
Pertanto se dopo una richiesta di risarcimento effettuata a mezzo racc. a/r e/o a mezzo pec indirizzata al Tour Operator, quest’ultimo non riconosce il giusto risarcimento è possibile ricorrere al Giudice competente, eventualmente richiedendo l’assistenza gratuita di SosViaggiatore.
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Termini di prescrizione per richiedere il risarcimento per vacanze rovinate
I termini di prescrizione per l’inoltro della richiesta di rimborso danni per vacanza rovinata variano in base alla tipologia del pregiudizio subito.
Ad esempio, il danno potrebbe riguardare una crociera andata male a causa di una tappa escursione saltata, oppure lo smarrimento di un bagaglio, la difformità estetica della location rispetto a quanto illustrato nel depliant.
I termini di prescrizione per il risarcimento possono essere così schematizzati:
- 1 anno decorrente dal giorno di rientro a casa del turista/viaggiatore in caso di vacanza rovinata, ovvero se il danno derivante è legato alla perdita di occasione di riposarsi per disguidi legati all’organizzazione del viaggio;
- 3 anni per i danni alla persona: ad esempio nel caso di infortunio subito durante il viaggio a causa della mancanza di supporti previste per legge. il termine decorre dal giorno del rientro del turista;
- 1 anno per danni riportati dalle cose trasportate;
- 18 mesi per danni subiti dalle persone durante il trasporto.
Nel caso in cui invece il danno da “vacanza rovinata” sia dovuto al trasporto aereo è prevista una prescrizione di 2 anni.