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Risarcimento volo: Scopri i termini della prescirizione

Risarcimento volo: Termini della prescrizione per chiedere il risarcimento del volo

Le normative che regolano il trasporto aereo ed il risarcimento volo, sono sia di natura interna che esterna. Ovvero, esistono sia norme prodotte dal sistema legislativo italiano, che norme di natura europea ed internazionale. Di conseguenza, affinché una materia così complessa, sia regolata nel modo più chiaro possibile, è essenziale che, ogni Stato membro recepisca le norme di produzione europea nel proprio ordinamento giuridico

Nel caso dell’Italia, vi diciamo subito che, il quadro normativo italiano che disciplina il trasporto aereo, si rifà alla Convenzione internazionale di Montreal, che prevede un termine di due anni per chiedere il risarcimento del volo, oltre i quali, si attiva la prescrizione. A tal proposito, ci viene in soccorso un caso reale disciplinato dal Giudice di Pace di Giarre (CT), che ha prodotto una sentenza definitiva, giudicando, nel modo che vi mostreremo, la controversia in merito alla prescrizione per il risarcimento del volo.

Risarcimento volo: Una premessa giuridica

Gli strumenti che l’Unione Europea adotta, al fine di far applicare la propria produzione normativa dai vari Stati membri sono due: la Direttiva ed il Regolamento Europeo

La Direttiva, è una delle fonti del Diritto dell’ Unione Europea, ed è vincolante per ciò che concerne l’obiettivo che la Direttiva si pone di raggiungere. Infatti, la Direttiva, deve essere applicata totalmente e non parzialmente. In più, affinché venga inserita all’interno del quadro normativo italiano, è essenziale che si attui il meccanismo di ricezione della Direttiva stessa. Ovvero, tenendo ben presente lo scopo vincolante della Direttiva, lo Stato, deve scegliere gli strumenti ed i mezzi giuridici più consoni, affinché, tale Direttiva si vada ad armonizzare nel quadro normativo dello Stato membro.

Il Regolamento Europeo, è un atto di diritto dell’Unione Europeo, ha una portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’obbligatorietà e la portata generale, sono gli elementi che distinguono il Regolamento dalla Direttiva. Tutto ciò, comporta che, una volta in vigore, il Regolamento produce effetti vincolanti a tutti coloro i quali, siano essi autorità pubbliche che soggetti privati,  sono soggetti al diritto dell’Unione Europea.

Risarcimento volo: Quali norme disciplinano il trasporto aereo?

Fatta questa doverosa premessa, vi diciamo che, le norme che regolano il trasporto aereo sono le seguenti: la Convenzione di Montreal, il Regolamento Comunitario 261/04, il Codice Civile ed il Codice della Navigazione.

Quindi, nel momento in cui, vi è la necessità di  emettere un giudizio che accerti quali siano i tempi di prescrizione entro i quali poter richiedere il risarcimento del volo, bisogna capire quale sia il punto di caduta tra le varie fonti giuridiche, senza che queste vadano in conflitto con tra loro.

Risarcimento volo: I termini di prescrizione ed il caso giuridico

Dopo una breve infarinatura di come è regolato il trasporto aereo a livello normativo, grazie ad una sentenza del Giudice di Pace di Giarre, entriamo nel dettaglio della questione. Questo, ci consentirà di capire, come il Giudice abbia interpretato ed applicato le varie norme, e quale giudizio abbia prodotto.

La sentenza è stata prodotta nel 2015, e vede come protagonisti, una coppia di Catania, che per privacy chiameremo Tobia e Chiara, e la compagnia aerea Alitalia. Quest’ultima, veniva chiamata in causa dalla coppia, a seguito di un ritardo volo dovuto ad uno scalo non programmato in partenza, con annesso smarrimento del bagaglio proprio in occasione dello scalo.

Risarcimento volo: Svolgimento del processo

Tobia e Chiara, avevano prenotato un volo da Catania per Parigi con partenza il 25/08/2013, con scalo programmato a Roma, con annesso acquisto di un mini pacchetto di viaggio che prevedeva il soggiorno all’interno dell’Eurodisney. Praticamente, una volta partiti da Catania, il pilota ha effettuato uno scalo non programmato a Napoli, in teoria per causa maltempo, per poi ripartire per Roma. Ma purtroppo, una volta arrivati a Roma, a causa dello scalo non programmato, Tobia e Chiara avevano ormai perso la coincidenza che li avrebbe portati a Parigi. 

In più, a seguito di questo scalo non programmato, una volta ripartiti per Parigi, il loro passeggino era stato smarrito. Di conseguenza, tramite il loro legale, Tobia e Chiara citavano in giudizio la compagnia aerea Alitalia, sia per il ritardo del volo che per lo smarrimento del passeggino.

Risarcimento volo: La difesa della compagnia aerea Alitalia

La compagnia aerea  si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità della richiesta di risarcimento sia per il ritardo del volo che per il bagaglio smarrito. La difesa di Alitalia, fondava le sue ragioni avvalendosi dell’articolo 31 della Convenzione di Montreal, il quale, stabilisce che, il passeggero qualora subisca un danno a causa della non esatta esecuzione dell’obbligazione di riconsegna del bagaglio da parte del vettore, deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore entro sette giorni, ed in caso di ritardo, entro 21 giorni.

Quindi, siccome Tobia e Chiara hanno formalmente fatto richiesta di danni tramite raccomandata A/R solo il 09/11/2013, facendo trascorrere più di 2 mesi dalla data di partenza del volo, la difesa di Alitalia eccepiva la mancanza di reclamo scritto nei termini previsti dalla Convenzione di Montreal.

Inoltre, Alitalia, eccepiva altresì la propria assenza di responsabilità per il ritardo aereo in questione, in quanto esso era conseguenza delle avverse condizioni metereologiche presenti nel giorno del lamentato ritardo, tanto da rendere necessario l’atterraggio a Napoli.

Risarcimento volo: Motivi della decisione

Una volta esposte le ragioni di entrambe le parti in causa, il Giudice di Pace di Giarre, motivava la sua decisione nel modo seguente.

Ascoltate le ragioni di entrambe le parti, il Giudice, riteneva la domanda di Tobia e Chiara fondata, e di conseguenza, accolta  nei seguenti limiti. In via preliminare, va dichiarato a non valenza, il tentativo di eccepire i termini di maturata prescrizione dell’azione giudiziale promossa dalla difesa di Alitalia.

Infatti, il diritto al risarcimento dei danni, previsto dalla Convenzione di Montreal, si prescrive se l’azione non viene intentata entro due anni da:

  • data di arrivo a destinazione
  • data in cui il volo sarebbe dovuto arrivare

E’ ormai pacifico in giurisprudenza che – in deroga alla normativa interna (artt. 2951 Cod. Civ. e 418 Cod. Nav.)- il termine per l’esercizio dell’azione legale per i danni derivanti dal trasporto di persone e bagagli, si compie in due anni.

Tale decisione, viene supportata dall’interpretazione dell’articolo 941 Cod. Nav. che assoggetta “il trasporto aereo di persone e bagagli alle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica Italiana”. Inoltre, a supporto della tesi dei due anni di prescrizione, vi è anche l’art. 946-Ter, introdotto dal D.Lgs n. 151/2006, per il quale, “i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli, sono assoggettate alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’art. 941”.

Tali norme internazionali e comunitarie richiamate dall’articolo di cui sopra sono:

  • art. 35 Convenzione di Montreal, per cui “il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorni di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto”.
  • In Europa in particolare, l’All. Reg. CE 2027/97 del Consiglio , per il  quale ”le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare”.

Risarcimento volo: In sintesi…

Da quanto è stato disciplinato da parte del Giudice di Pace di Giarre, è evidente che, gli attori,(Tobia e Chiara) hanno diritto ad ottenere da Alitalia la corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Comunitario n. 261/04.

Quindi, senza entrare nel merito della cifra esatta che è stata riconosciuta alla coppia di Catania, la ratio principale di tale giudizio ci dimostra che, il termine di prescrizione, che viene utilizzato in Italia come metro di giudizio, entro il quale poter chiedere il rimborso del biglietto aereo per ritardo, cancellazione o altro problema inerente al trasporto aereo è di due anni.

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