Disservizi nel trasporto aereo, purtroppo, sono all’ordine del giorno. Qualche volta il tutto si riduce ad un po’ di ritardo nella partenza, il che già basterebbe a farti destabilizzare. Ci sono, poi, delle circostanze che possono trasformare il viaggio in aereo in un vero e proprio incubo: pensiamo al caso della cancellazione del volo, che irrimediabilmente ti costringe a modificare il tuo programma.
Un’ipotesi che molto spesso provoca fastidi e veri e propri danni economici è la perdita di una coincidenza dovuta al ritardo dell’aereo: in questo caso, il rischio è di non arrivare in tempo per prendere l’altro volo già pagato. In che modo puoi reagire e limitare i danni (economici e non) che hai subito? Vediamo insieme cosa succede in caso di ritardo aereo e conseguente perdita della coincidenza.
La perdita di una coincidenza aerea può verificarsi quando il passeggero, per giungere a destinazione, deve acquistare più di un biglietto per voli aerei programmati in sequenza. Se il primo volo ritarda anche per un tempo minimo, di per sé trascurabile, può accadere che il passeggero non arrivi in tempo per imbarcarsi sul secondo volo e, quindi, perda la coincidenza aerea.
Perdita dello scalo a causa del ritardo del primo volo
Se hai programmato un viaggio di lunga gittata, specialmente verso alcune destinazioni esotiche, come il Sud Est asiatico, è molto probabile che, per risparmiare o non affrontare diverse ore di tratta ininterrotte, tu abbia prenotato due o più voli. In gergo si dice, in questi casi, che si fa scalo: ad esempio, sei diretto in Australia e acquisti un volo in partenza da Roma, con scalo a Dubai; da qui, poi, prenderai un altro volo diretto a Singapore e così via.
Ovviamente, a parte i casi in cui decidere di prendere una coincidenza diventa obbligatorio in considerazione dei voli effettivamente offerti in quel periodo, la scelta di fare scalo ti può esporre al rischio di una serie di imprevisti, tra cui senz’altro il peggiore è rappresentato dalla perdita della coincidenza provocata dal ritardo del volo precedente.
Il tutto con la conseguente impossibilità di imbarcarti per tempo, perdita della prenotazione (e del costo dei rispettivi biglietti) e la non troppo piacevole circostanza di trovarti in un aeroporto straniero a migliaia di chilometri da casa, obbligato magari a dover acquistare un nuovo volo per proseguire il viaggio o per ritornare alla destinazione di partenza.
Come vedi, in ipotesi del genere saresti costretto a pagare due volte, senza contare tutte le spese (per il vitto e l’alloggio) e i disagi subiti. Ma, allora, è possibile fare qualcosa e recuperare quanto meno i soldi persi?
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I diritti del passeggero in caso di ritardo e perdita della coincidenza
In questa ipotesi viene in considerazione il Regolamento europeo sul diritto dei viaggiatori del trasporto aereo. Questa regolamentazione prevede una serie di rimborsi che le compagnie aeree sono tenute a versare ai passeggeri nelle ipotesi in cui, dal ritardo o dalla cancellazione del volo, possa derivare un danno economico o non patrimoniale.
A ben vedere, però, queste norme disciplinano direttamente soltanto l’ipotesi di volo unico: vale a dire che il diritto alla compensazione e al rimborso delle spese subite, oltre all’eventuale risarcimento del danno ulteriore, vengono disciplinati unicamente sotto il profilo del danno diretto per la cancellazione o il ritardo di uno specifico volo. Per fare un esempio, se l’aereo in partenza da Roma e diretto a Londra viene cancellato si applica la disciplina specifica prevista dal Regolamento Europeo.
Ma allora, non esiste tutela nel caso in cui dal ritardo (o dalla cancellazione) di un volo derivi la perdita dell’altro volo prenotato in coincidenza? Fortunatamente sì: è quanto ha stabilito la Corte di Giustizie dell’Unione Europea, interpretando estensivamente la disciplina del Regolamento sopra menzionato.
La perdita coincidenza aerea è equiparata dalla Suprema Corte di Giustizia Europea a quella del negato imbarco, ed è quindi suscettibile di risarcimento.
Infatti, nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte aeree e perda un volo in coincidenza, a causa del ritardo del volo sul quale è imbarcato, la compagnia aerea è tenuta non solo alla restituzione dei soldi spesi per acquistare un nuovo biglietto, ma deve anche fornire obbligatoriamente al passeggero pasti e bevande, sistemazione in albergo, possibilità di telefonare od inviare fax ed ovviamente il trasporto al luogo di sistemazione, nonché al risarcimento del danno morale.
Secondo la Corte, infatti, la perdita della coincidenza equivale al negato imbarco, che costituisce una delle cause che determinano l’applicazione delle norme che stavamo descrivendo. Ne consegue che la compagnia aerea che ha determinato il ritardo (e da questo la perdita della coincidenza) è tenuta a tenere indenne il passeggero dai disagi che ne derivano.
Lo stesso disagio, secondo la Corte, si concretizza, anche nel caso del ritardo dei voli all’arrivo a destinazione finale. Di conseguenza, per evitare disparità di trattamento ingiustificate, anche in caso di volo con una o più coincidenze, il diritto alla compensazione pecuniaria deve essere determinato con riferimento all’orario di arrivo alla destinazione finale.
Pertanto, in caso di volo con coincidenze, anche se il ritardo del volo alla partenza è inferiore ai limiti previsti dal Regolamento (ovvero 3 ore), ma la destinazione finale è comunque raggiunta con un ritardo pari o superiore a 3 ore, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004.
In termini pratici, questo significa che la compagnia dovrà fornire, come dispone la disciplina di tutela per i viaggiatori, un volo alternativo verso la destinazione finale (nella prima data utile e senza aggravio di costi) o, in alternativa, il rimborso integrale del prezzo del biglietto pagato con, in aggiunta, un volo per tornare al punto di partenza iniziale.
Inoltre, se il passeggero decide di accettare il volo alternativo (rinunciando al rimborso del biglietto), la compagnia deve farsi carico anche di tutte le spese aggiuntive sostenute nel frattempo: è tipico il caso del volo alternativo fornito a distanza di qualche giorno, con conseguente necessità di dover alloggiare in albergo. In generale, la compagnia dovrà rimborsare i costi di sistemazione e alloggio, i costi di trasporto da e per l’aeroporto, oltre che i pasti e bevande fruiti nell’attesa.
Ove il ritardo assuma determinate connotazioni temporali, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione stabilita in misura fissa (proporzionale alla distanza della tratta), la quale normalmente assorbe tutte le eventuali richieste di rimborso. E’ fatta salvo, tuttavia, la possibilità di domandare (nelle forme del risarcimento del danno in via giudiziaria) le eventuali spese aggiuntive sostenute e documentate.
Più in dettaglio, la compensazione è prevista:
- nel caso di ritardo pari o superiore a due ore, con ammontare pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri;
- nel caso di ritardo pari o superiore alle tre ore, con ammontare pari a 400 per le tratta comprese tra i 1.500 e i 3.500 chilometri;
- nel caso di ritardo pari o superiore a quattro ore, con ammontare pari a 600 euro per le tratte di distanza superiore ai 3.500 chilometri.
Le distanze in questione, nel caso particolare del volo con scalo, vanno calcolate tenendo in considerazione la somma delle distanze dei diversi voli in coincidenza necessari a raggiungere la destinazione finale. Quindi, se hai acquistato un volo con uno scalo di distanza pari a 3.000 chilometri, in caso di perdita del secondo volo causata dal ritardo del primo avrai diritto ad una compensazione pari a 400 euro.
Il diritto alla compensazione, oltre a quello di essere rimborsato nei termini sopra visti, compete al passeggero in maniera automatica. Basterà presentare apposita richiesta alla compagnia aerea (solitamente mediante i moduli predisposti sui rispettivi siti web), allegando, tuttavia, alcuni elementi di prova, come: il biglietto o la prenotazione, gli scontrini per le spese effettuate, e così via.
Quando è possibile chiedere il rimborso per la perdita della coincidenza?
E’ importante precisare, tuttavia, che questa estensione della disciplina del ritardo/cancellazione volo anche all’ipotesi della perdita della coincidenza può trovare applicazione, sempre secondo la Corte di Giustizia, unicamente nel caso in cui i diversi voli che compongono la tratta aerea complessiva sono stati acquistati nell’ambito di un unico contratto di trasporto e questo preveda, appunto, uno o più scali, quando la perdita della coincidenza (o delle coincidenze successive) derivi dal ritardo del volo precedente.
Ciò significa che, all’atto della prenotazione, hai acquistato presso un’unica compagnia la tratta complessiva e che, conseguentemente, è la stessa compagnia ad occuparsi di organizzare i trasferimenti in coincidenza (anche eventualmente servendosi di voli di altre compagnie).
Se, invece, il passeggero ha provveduto ad organizzare da solo le diverse tratte, acquistando separatamente i due o più voli consecutivi da compagnie diverse, non ha diritto all’applicazione della disciplina prevista dal Regolamento europeo: residueranno in suo favore unicamente le normali vie giudiziarie per il riconoscimento del danno patrimoniale subito a causa del disservizio e del conseguente risarcimento.
Quindi, per chiarire, il rimborso/compensazione previsti dalla normativa europea sono una cosa, il risarcimento del danno ordinario è un’altra: i primi, con la relativa disciplina favorevole e più agevole per il consumatore, possono applicarsi soltanto se l’intera operazione è il frutto di un’unica prenotazione o di un unico acquisto presso la medesima compagnia; negli altri casi, l’unica alternativa sarà quella di rivolgersi alle tutele ordinarie, con tutti i costi processuali e temporali che ne derivano.
Risarcimento da perdita della coincidenza aerea: un caso concreto
Riportiamo, di seguito, un caso realmente sottoposto all’attenzione di SosViaggiatore e la relativa risposta.
Buongiorno,
la mia problematica riguarda un ritardo volo e perdita coincidenza:
domenica 02/04/2017 io e mia moglie ci recavamo all’aeroporto di Bari, per il volo Bari/Roma AZ 1606 con partenza ore 19:10 e arrivo previsto ore 20:15. Immediatamente veniva segnalato il ritardo pari a 50 min, per poi arrivare fino alla partenza prevista per le ore 20:15. Imbarcateci l’aereo continuava a prendere ritardo, fino alla partenza avvenuta alle ore 21 circa. Il ritardo causava la perdita della coincidenza del volo Roma/Torino del volo AZ 1431, con partenza prevista per le ore 21:35 e arrivo a Torino alle 22:50.
Giunti a Roma ci veniva comunicato che il primo volo utile ci sarebbe stato la mattina dopo, ma a causa di importanti impegni di lavoro che a quel punto non potevano essere rimandati (il personale di terra Alitalia ci ha rassicurati più volte circa le probabilità di attesa del volo Roma/Torino, essendo della stessa compagnia ndr) ci trovavamo costretti a noleggiare un auto e a viaggiare di notte per raggiungere Torino in tempo utile per non mancare gli importanti appuntamenti di lavoro.
Oltre al rimborso dei biglietti per 2 persone del volo Roma/Torino perso per cause non imputabili a noi (né al maltempo…), vorremmo richiedere quello per:
- noleggio auto per 24 h;
- carburante;
- caselli autostradali;
- extra per il parcheggio della mia auto rimasta 1 giorno in più a Caselle;
- i danni morali.
Ovviamente tutto questo sia per me, che per mia moglie.Rimango in attesa di una sua valutazione, inoltre le chiedo di farmi avere il costo per il vostro lavoro.
Anche in questo caso, riportandoci a quanto detto in precedenza in tema di risarcimento da coincidenza persa, il consumatore (e la moglie) potrà ricevere un indennizzo per il disagio subito.
Infatti, come anticipato, secondo i giudici, dal momento che al consumatore all’atto del pagamento viene consegnato un biglietto sul quale viene chiaramente indicata sia l’ora di partenza che quella di arrivo, egli può dunque prenotare una coincidenza: se poi la perde, allora, scatta la liquidazione del danno.
D’altro canto la compagnia aerea ha l’obbligo di assicurare i tempi promessi e soprattutto l’arrivo a destinazione nei tempi stabiliti: questo è il principio stabilito dal Giudice di Pace di Lecce nella sentenza n. 2718 del 2016-
Una sentenza della Suprema Corte ha esteso la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale anche a tutti quei casi che, pur non costituendo reato o violazione di diritti costituzionali, abbiano determinato un pregiudizio grave, serio e dimostrabile (Cass. Civ. Sez. Unite n. 26972 del 11.11.2008).