Ennesima vittoria dell’Associazione SOS Utenti Consumatori
Grande soddisfazione per l’Associazione SOS Utenti Consumatori sede di Ercolano, che è stata vittoriosa nei confronti della compagnia Easyjet in un caso di ritardo volo.
In particolare, con la sentenza n. 2242 depositata il 26.11.2015, il Giudice di Pace di Portici dott. Raffaele Oliviero, ha riconosciuto ad un consumatore, iscritto all’Associazione SOS di Ercolano, il diritto a lui spettante in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004 in seguito alla cancellazione del volo (compensazione pecuniaria), nonché il risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa ed in conseguenza dell’inadempimento contrattuale del vettore aereo.
Tale Regolamento (C.E.) n. 261 del 2004 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo cancellato.
Nello specifico il Regolamento prevede una compensazione pecuniaria variabile di:
a) 250,00€ per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400,00€ per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600,00€ per le tratte aeree superiori a 3500 chilometri.
Si fa presente che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i passeggeri di voli ritardati sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria
Inoltre, a tale compensazione va aggiunto il diritto da parte del viaggiatore di ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento di tutti i danni subiti (es: acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza cd. Vacanza rovinata, acquisto pasti e/o pernottamenti ulteriori).
Nel caso di specie, vi è stato un ritardo nel volo di ritorno di oltre 48 ore, che ha comportato gravi disagi e disavventure al consumatore ercolanese; per tale motivo il Giudice di Pace ha accolto le istanze dell’attore “nonchè socio iscritto alla nostra sede di Ercolano”, riconoscendo allo stesso il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa applicabile in quanto il vettore aereo non avrebbe fornito idonea giustificazione del ritardo del volo e non avrebbe provveduto a fornire l’assistenza dovuta al passeggero, condannando la compagnia aerea Easyjet al pagamento della complessiva somma di € 950,00, sia per danni patrimoniali che non patrimoniali patiti.
La normativa a tutela del consumatore/viaggiatore prevede la “Carta dei Diritti del Passeggero”, che stabilisce che durante l’attesa i passeggeri hanno diritto innanzitutto a ricevere assistenza e nello specifico hanno diritto a:
• pasti e bevande in funzione della durata dell’attesa;
• sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
• trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;
• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
• rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.
Capita spesso che l’operatore aereo non rispetti tale normativa e, quindi, risulti inadempiente verso il viaggiatore; in tale caso è possibile richiedere un risarcimento per il disagio subito.
Il responsabile dell’Associazione SOS di Ercolano, avv. Domenico Cozzolino, legale che ha gestito la pratica, si mostra soddisfatto dell’esito positivo in favore del consumatore: “ancora una volta il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto dei turisti-consumatori alla compensazione pecuniaria per il ritardo nella partenza del volo aereo nonché tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Una sentenza importante che giunge proprio nel momento in cui molti italiani stanno prenotando i voli per le imminenti vacanze”.
L’avv. Cozzolino si augura che, durante questo periodo di maggior affluenza turistica, le compagnie aeree adottino misure adeguate al fine di evitare ritardi e disagi ai consumatori/viaggiatori.
Qualora le compagnie aeree non dovessero tempestivamente ed idoneamente garantire l’assistenza dovuta, consigliamo a tutti i viaggiatori di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante le spese a qualsiasi titolo sostenute durante tale situazione di emergenza.
Questa servirà per richiedere il rimborso/risarcimento delle spese sostenute.
Se anche tu sei stato vittima del mancato rimborso del biglietto aereo o della mancata assistenza da parte della compagnia aerea, l’associazione SOS utenti consumatori ti offre la possibilità di ottenere velocemente quanto ti spetta senza dover sostenere alcuna spesa.
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