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Ritardo, smarrimento e danneggiamento bagaglio

Sarà capitato a chiunque di subire un imprevisto durante un viaggio: ritardo consegna bagagli, smarrimento dei bagagli oppure danneggiamento bagagli; sono questi i disservizi che soprattutto d’estate può subire un viaggiatore.

Il mancato arrivo del bagaglio o l’arrivo ritardato del medesimo o la ricezione in stato inutilizzabile, causa inevitabilmente uno stato di ansia e uno stress nel viaggiatore preoccupato per i propri effetti personali.

Molte volte egli è costretto ad acquistare vestiario ed altri articoli a causa dello smarrimento o del danneggiamento dei propri , affrontando spese anche notevoli.

E’ evidente che a cagione di detto disagio il viaggiatore non possa affrontare con serenità il primo giorno o i primi giorni di soggiorno vacanziero.

Il legislatore ha previsto in dette evenienze una forma di tutela risarcitoria innanzi al giudice di pace in attuazione delle coordinate fornite dalle normative europee e della crescente tutela dei consumatori ad esse collegata.

Così come previsto, la Carta del passeggero stabilisce l’entità di rimborsi, compensazioni e servizi di prima necessità in caso di viaggi cancellati o in grave ritardo. Diritti che valgono anche per i voli low cost.
La prima cosa da fare è dirigersi all’ufficio oggetti smarriti dell’aeroporto, portando con sé il biglietto aereo e il tagliandino adesivo consegnato al check-in. Va compilato l’apposito modulo PIR (Property irregularity report),e descrivere nel dettaglio le valigie smarrite: dimensione, colore, marca. Nelle successive 24 ore alcune compagnie ricompensano anche il disagio con una cifra da utilizzare per le spese urgenti (spazzolino, rasoio, pigiama o una maglietta) che vanno, però, dimostrate con scontrini e ricevute.

Superato questo termine, se il bagaglio risulta smarrito, si ha diritto a ottenere un risarcimento fino a 1.223 euro. Stesso importo valido anche nel caso in cui la valigia risulti rovinata o venga consegnata in ritardo. Se si viaggia con oggetti di un certo valore economico è possibile anche ottenere un rimborso superiore, purché si faccia apposita istanza alla compagnia aerea al momento del check-in.

Altro caso: il bagaglio è arrivato a destinazione danneggiato. Il passeggero deve presentare la segnalazione alla compagnia aerea entro sette giorni dalla ricezione della valigia. Ma se il vettore dichiara di non essere responsabile, avendo adottato tutte le misure possibili per evitare il danno, o se non era possibile evitare in nessun modo l’incidente o se il danno è dovuto a un difetto dello stesso bagaglio, non scatta nessun rimborso. Per le valigie arrivate in ritardo, invece, il termine per sporgere reclamo è più ampio: massimo 21 giorni. Mentre ci sono 2 anni di tempo dalla data di consegna per intraprendere altre azioni legali.

È necessario precisare che la compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali (avverse condizioni metereologiche, allarmi per sicurezza, scioperi), ma anche in questo caso è necessario fornire determinati obblighi di assistenza ai viaggiatori.

Qualora le compagnie aeree non dovessero tempestivamente ed idoneamente garantire l’assistenza dovuta, consigliamo a tutti i viaggiatori di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante le spese a qualsiasi titolo sostenute durante tale situazione di emergenza.
Questa servirà per richiedere il rimborso/risarcimento delle spese sostenute.
Se anche tu hai subito il danneggiamento o la perdita del bagaglio o della mancata assistenza da parte della compagnia aerea, Sos Viaggiatore ti offre la possibilità di ottenere velocemente quanto ti spetta senza dover sostenere alcuna spesa.

La convenzione di Montreal ratificata in Italia con legge 10/01/2004 n. 12 che specificatamente stabilisce “la responsabilità del vettore in caso di danni derivanti dal ritardo nel trasporto dei bagagli, a meno che questo provi di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il ritardo (in altri termini, la necessità da parte del vettore di dimostrare il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzo.

L’ art. 22 co. 2° della Convenzione di Montreal statuisce che: “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero…omissis”  equivalenti a circa € 1.167,00.

Notevoli son le pronunce giurisprudenziali dei Giudici di Pace che hanno riconosciuto, in caso di smarrimento o perdita del bagaglio, i danni non solo materiali ma anche esistenziali al viaggiatore colpito da ansia o stress .
Recita una certa giurisprudenza: “In caso di mancata o ritardata consegna dell’unico bagaglio del passeggero, in coincidenza con un breve periodo di vacanza, il vettore aereo è tenuto a risarcire, oltre a danno patrimoniale, anche il danno da vacanza rovinata, intendendosi per tale quello determinato dal disagio non strettamente economico sopportato per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti. (…) Risponde ad equità risarcire i disagi, non solo strettamente economici – derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per
procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve durata della vacanza.” (Giudice di Pace di Massa, 13 novembre 2003).

Un orientamento più recente( Giudice di Pace Paternò – -Sentenza 485 del 24.06.2011) precisa che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19 della Convenzione di Montreal) se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Nel caso di specie era accaduto che in mancanza del bagaglio ove erano custoditi tutti gli effetti personali necessari per il compimento della vacanza, gli attori erano stati costretti ad acquistare nuovamente vestiario ed altri accessori affrontando una spesa non indifferente.

Con riguardo poi al volo di rientro del 25.08.2009, gli attori, atterrati all’aeroporto di Fontanarossa si recavano a ritirare i loro quattro bagagli, regolarmente consegnati al vettore all’aeroporto di Verona, ma apprendevano nuovamente che erano stati smarriti, ed un bagaglio non veniva mai restituito.

Adito il Giudice di pace di Paternò venivano di viaggiatori ristorati del danno patito nella misura di € 1.300,00 di cui € 200 per spese, € 500,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA come per legge in attuazione della legge 12 del 2004 che ratifica la Convenzione dei Viaggiatori stipulata in Montreal.

In conformità con la Convenzione di Montreal siglata nel 1999 ( art 12) e del Regolamento Cee 899/2002 il viaggiatore che si vedrà privato per smarrimento o danneggiamento del bagaglio potrà prima di adire il giudice per tutela risarcitoria:

Notificare una richiesta risarcitoria alla compagnia di volo entro 21 giorni dalla perdita o dallo smarrimento del bagaglio e ottenere una somma pari a 1167 euro in caso di ritardata consegna, manomissione, smarrimento degli effetti personali contenuti nelle valigie dalle compagnie aderenti alla Convenzione di Montreal.

Nel caso in cui, invece, le Compagnie non aderiscano alla suddetta Convenzione, il risarcimento liquidato in favore del viaggiatore ammonterà ad Euro 20 per ogni Kg di bagaglio.

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