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Ritardo volo: La responsabilità è del tour operator o di Vueling?

ritardo volo vueling e responsabilità tour operator
ritardo volo vueling e responsabilità tour operator

Ecco cosa è successo a dei viaggiatori che hanno acquistato un pacchetto turistico con formula all inclusive (volo e soggiorno) presso il club di Mauritius.

  1. Il volo Vueling di andata, aveva subito un ritardo volo di circa sei ore,
  2. lo stesso volo Vueling ha subito uno scalo a Roma non previsto;

Il volo di ritorno era stato cancellato e la data e l’ora del nuovo volo di rientro erano stati comunicati soltanto la sera precedente.

Entrambi i viaggiatori avevano patito altri disagi durante il volo (classe business):

  • il primo per effetto del mancato funzionamento del joystick;
  • il secondo per il mancato funzionamento del video dei rispettivi sedili.

A causa di questi disagi subiti, i viaggiatori hanno chiesto la condanna del Tour Operator al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti.

Responsabilità e reazione del Tour Operator in caso di ritardo volo Vueling

Il Tour Operator si è opposta all’accoglimento delle avverse domande, chiedendo, in caso di accoglimento -anche solo parziale – delle stesse, adducendo la causa del ritardo volo al vettore aereo Vueling. La domanda attorea va accolta nei termini che seguono.

Va anzitutto chiarito che, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 206 del 2005, sussiste la legittimazione passiva del Tour Operator convenuto in giudizio, atteso che, sebbene i disservizi lamentati dagli attori siano direttamente riconducibili alla sfera d’azione del vettore Vueling, “l’organizzatore o il venditore che sì avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.

Va, ancora, affermato, che parte convenuta non ha provato né offerto di provare che l’inadempimento sia derivato da causa a sé (e al vettore) non imputabile ai sensi dell’art. 93 del citato D.Lgs. n. 206 del 2005.

Ciò detto, va sicuramente riconosciuta agli attori la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo del volo di andata (circa cinque ore), posto che, come sottolineato dalla Corte di Giustizia nella sentenza n. 402/09, “poiché le situazioni da trattare allo stesso modo riguardano danni risultanti da una perdita di tempo e poiché la compensazione pecuniaria per volo ritardato sussiste alle stesse condizioni di quella per volo cancellato, la perdita di tempo rilevante al riguardo si ha quando i passeggeri giungono a destinazione finale tre ore o più dopo l’orario originariamente previsto dal vettore aereo “, così come va riconosciuta, a tutti gli attori – la medesima compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo di rientro.

Cosa va riconosciuta ai viaggiatori per aver subito un ritardo volo con Vueling?

Ad entrambi i viaggiatori va quindi riconosciuta, a detto titolo, la somma complessiva di Euro 1.200,00 ciascuno, mentre a S. va riconosciuta la compensazione per il solo volo di rientro per Euro 600,00.

L’arrivo a Mauritius con circa cinque ore di ritardo ha poi determinato per ciascuno degli attori un danno patrimoniale corrispondente al mancato godimento di mezza giornata di soggiorno, per un valore, ricavabile dai documenti in atti (prezzo dell’intero pacchetto detratto il prezzo del volo, tenuto conto della durata del soggiorno), di Euro 230,00.

Riguardo il danno non patrimoniale derivato agli attori dai disagi dovuti da un lato al ritardo e alla riprogrammazione rispettivamente del volo di andata e del volo di rientro, e dall’altro ai disservizi relativi ai sedili dell’aeromobile, la richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi non può trovare accoglimento quando si tratti, come nel caso di specie (mancato utilizzo del joystick e del video durante il volo) di disagi “minimi“, come ben osservato dalla Suprema Corte -“contrasterebbe con i princìpi di correttezza e buona fede e di contemperamento dei contrapposti interessi contrattualmente pattuiti, e costituirebbe un abuso, in danno del debitore, della tutela accordata al consumatore/creditore”(Cass. 7256/2012).

In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, la convenuta andrà condannata, a corrispondere in favore dei viaggiatori la complessiva somma di Euro 1.430,00.

Va poi accolta la domanda di manleva il Tour Operator nei confronti della compagnia aerea Vueling, atteso che i danni patiti dagli attori, come in questa sede accertati, risultano incontestabilmente imputabili al vettore aereo Vueling.

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