Vai al contenuto
Home » Royal Air Maroc » Royal Air Maroc compensazione a causa di ritardo volo prolungato

Royal Air Maroc compensazione a causa di ritardo volo prolungato

Regolamento n. 261/2004, contiene in particolare la seguente definizione inerente al ritardo volo prolungato:

  1. destinazione finale“: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo;
  2. a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
  3. b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.

Vittoria contro la compagnia Royal Air Maroc

Causa contro Royal Air Maroc vinta da un viaggiatore

  • Il viaggiatore ha concluso con la Royal Air Maroc un contratto di trasporto aereo per mezzo di una prenotazione unica che le consentiva di recarsi da Berlino (Germania) ad Agadir (Marocco) e che prevedeva uno scalo a Casablanca (Marocco), con un cambio di aeromobile.
  • Dopo aver ricevuto conferma della sua prenotazione ed avere effettuato l’accettazione all’aeroporto di Berlino per l’intero viaggio, la sig.ra Wegener si è imbarcata sull’aeromobile della Royal Air Maroc con destinazione Casablanca, aeromobile che è decollato in ritardo.
  • Al suo arrivo a Casablanca, la stessa si è presentata all’imbarco sull’aeromobile con destinazione Agadir, ma la Royal Air Maroc le ha negato l’imbarco, affermando che il suo posto era stato riassegnato ad un altro passeggero.
  • Il viaggiatore si è infine imbarcato su un altro aeromobile della Royal Air Maroc ed è giunta ad Agadir con un ritardo di quattro ore rispetto all’orario previsto inizialmente.
  • Il viaggiatore ha quindi chiesto di essere indennizzato per tale ritardo.
  • La Royal Air Maroc, tuttavia, ha rifiutato di accogliere la sua richiesta, per il motivo che la medesima non poteva far valere un diritto alla compensazione in forza del regolamento n. 261/2004.
  • È in tali circostanze che il Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Berlino, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
ritardo volo prolungato royal air maroc

ritardo volo prolungato royal air maroc

Regolamento n. 261/2004 quando “l’operazione di trasporto di un vettore aereo comporti interruzioni programmate (scali) al di fuori del territorio dell'[Unione] europea con un cambio di aeromobile”.

Tale regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro.

La viaggiatrice aveva effettuato un’unica prenotazione del volo.

Alla luce di tale elemento, il regolamento 261/2004 si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione, con un cambio di aeromobile.

Nel caso di specie, il trasporto si compone di due voli in collegamento tra Berlino e Casablanca e tra Casablanca e Agadir.

Poi, il primo di tali voli ha avuto come punto di partenza un aeroporto situato in uno Stato membro, mentre il secondo ha avuto come punti di partenza e di arrivo aeroporti situati in uno Stato terzo.

 Infine, è all’arrivo del secondo di detti voli che è stata constatata l’esistenza di un ritardo di quattro ore, subìto dalla ricorrente nel procedimento principale.

In tali circostanze, occorre osservare che, se un volo come il suddetto secondo volo, che è stato effettuato interamente al di fuori dell’Unione, dovesse essere considerato un’operazione di trasporto separata, esso non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento n. 261/2004.

Nell’ipotesi in cui un trasporto come quello oggetto del procedimento principale fosse considerato come un tutt’uno, avente il proprio punto di partenza in uno Stato membro, tale regolamento sarebbe invece applicabile.

Al riguardo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la perdita di tempo irreversibile che configura il disagio da cui scaturisce il diritto a compensazione previsto dal regolamento n. 261/2004 è quella che si concretizza all’arrivo del passeggero interessato alla sua destinazione finale.

Destinazione finale di un volo

La nozione di “destinazione finale” è definita come la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo sul quale si sia imbarcato il passeggero di cui trattasi.

Dai termini “ultimo volo” discende che la nozione di “volo in coincidenza” deve essere intesa come facente riferimento a due o più voli che costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004, al pari del volo in coincidenza di cui al procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts.

Ciò avviene quando due o più voli sono stati oggetto di un’unica prenotazione, come nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts

Pertanto, un’operazione di trasporto come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerata un volo in coincidenza, al pari di quella di cui al procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts.

È vero che il giudice del rinvio segnala, come risulta dal testo della sua questione, che il secondo dei due voli di cui al procedimento principale è stato effettuato su un aeromobile diverso da quello del primo volo.

Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento n. 261/2004 fa dipendere la qualificazione di volo in coincidenza dalla circostanza che tutti i voli che lo compongono siano effettuati sullo stesso aeromobile.

Di conseguenza, il cambio di aeromobile che può avvenire durante un volo in coincidenza non incide su tale qualificazione.

Pertanto, un trasporto come quello di cui al procedimento principale deve essere considerato, nel suo insieme, un volo in coincidenza. Pertanto, esso deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che il regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione, con un cambio di aeromobile.

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Condivi L'articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

TERMINI E CONDIZIONI

Copyright © 2023 | Sos Viaggiatore |
Tutti i contenuti del portale sosviaggiatore.it
sono di proprietà della SOS RIMBORSO SRL
P.Iva 16689611008 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Apri chat
1
Ciao, come possiamo aiutarti?