Caso Ryanair: come ricorrere alle condizioni contrattuali e clausole vessatorie
Ryanair la compagnia aerea irlandese ancora al centro di polemiche a causa delle condizioni contrattuali. Numerose associazioni di tutela dei consumatori hanno attaccato la compagnia aerea a causa dell’inserimento di una clausola vessatoria posta all’interno delle condizioni contrattuali.
Nell’ articolo 2 delle condizioni contrattuali che recita:
“salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalla legge applicabile, il contratto di trasporto stipulato dal viaggiatore e la compagnia aerea Ryanair, sarà regolato ed interpretato nel rispetto della legge irlandese”,
quindi se dovesse insorgere una controversia che la competenza territoriale sarà di esclusiva dei Tribunali Irlandesi.
Attraverso questa condizione contrattuale palesemente vessatoria il viaggiatore che ha subito un disagio come:
- cancellazione volo,
- ritardo volo superiore alle 3 ore,
- overbooking,
- smarrimento bagaglio;
- danneggiamento bagaglio;
la compagnia irlandese andrebbe a limitare se non ad annullare la tutela del consumatore (parte debole del contratto), infatti se il viaggiatore dovesse portare in giudizio la compagnia aerea, sarà costretto a rivolgersi esclusivamente al giudice irlandese.
Tale condizione contrattuale comporterebbe oltre che ad evidenti difficoltà burocratiche (il viaggiatore che abbia subito un danno dalla compagnia Ryanair dovrebbe rivolgersi ad un avvocato che dovrà notificare l’atto di citazione tradotto in inglese direttamente in Irlanda alla sede principale della compagnia irlandese), anche uno spropositato esborso economico rispetto al danno subito che di solito si aggira al massimo in euro 600 di compensazione pecuniaria. Questo porterebbe il consumatore a scoraggiarsi ad intraprendere azioni legali.
A tal proposito il Centro Europeo Consumatori Italia intende fare chiarezza sulla vicenda, alla luce della succitata dichiarazione del Commissario Europeo che rileva la contrarietà delle condizioni contrattuali del vettore irlandese alle norme a tutela dei consumatori.
Ryanair, individuando come unico Foro competente quello del luogo nel quale è stabilita la propria sede legale, in Irlanda, contravviene all’art. 33 della Convenzione di Montreal, trattato multilaterale disciplinante il trasporto aereo internazionale, al quale il codice della navigazione italiano, all’art. 941, rinvia per la disciplina del trasporto di persone e bagagli.

convenzione di montreal
L’art. 33 individua la competenza giurisdizionale; in altre parole stabilisce i criteri per l’individuazione, fra diversi giudici di differenti ordinamenti, quello dinanzi al quale citare in giudizio la propria controparte.
Le clausole che hanno per oggetto o per effetto, di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, si presumono vessatorie malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Quindi se nel corso di una causa civile la compagnia aerea Ryanair dovesse far valere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermando che il consumatore per far valere i propri diritti dovrà rivolgersi al giudice irlandese, l’avvocato del consumatore dovrà sostenere che la clausola è vessatoria, quindi nulla anche se il consumatore, come accade sempre, ha firmato le condizioni generali di trasporto.
Più volte la compagnia aerea irlandese ha messo in atto una serie di strategie a dir poco scorrette tutto per limitare il diritto dei consumatori a difendersi. La Ryanair ha anche provato a limitare a sei mesi il tempo massimo che ha il consumatore per potersi rivolgere al giudice di pace italiano ed ottenere giustizia.
Costringendo il consumatore (parte debole del contratto), sulla base di una clausola vessatoria inserita da Ryanair all’interno del contratto (tale clausola fortemente in contrasto con i diritti del consumatore attualmente è stata anche abolita anche dalla stessa compagnia Ryanair, la quale in virtù delle numerose condanne avute da quasi tutti i giudici italiani, ha deciso, anche per tutelare la sua immagine ,ampiamente compromessa dalle innumerevoli cancellazioni dei voli in questi ultimi anni, di eliminarla.
Non è possibile che il viaggiatore che ha acquistato il biglietto aereo abbia sottoscritto un contratto accettando tutte le clausole vessatorie.

Ryanair condizioni contrattuali
In assenza di una determinazione convenzionale, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
Tale norma dispone espressamente che:
“l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”,
rimettendo così all’attore, cioè a colui che intraprende l’azione legale, l’individuazione del giudice a cui sottoporre la controversia.
Per il consumatore che decida di intraprendere un’azione legale nei confronti di Ryanair è dunque possibile sottoporre la controversia al giudice del proprio Stato e conseguentemente, avvalersi di quanto previsto dal Codice del Consumo che individua come Foro esclusivo del consumatore, quello della sua residenza.
Attribuita, infatti, la menzionata competenza giurisdizionale (ad esempio al giudice italiano), è necessario, individuare fra tutti i giudici appartenenti al medesimo ordinamento (l’ordinamento italiano), quello territorialmente competente, che in caso di contratto concluso a distanza, quale appunto potrebbe essere l’acquisto on-line di un biglietto aereo, è individuato nel giudice del luogo di residenza del consumatore.
Quanto sin da ora esposto è evidenziato da in un’indiscutibile facilitazione per il passeggero intenzionato a far valere i suoi diritti, coerentemente ad uno dei fondamentali obiettivi della disciplina a tutela dei consumatori, che intende bilanciare lo squilibrio esistente.
Sancire nelle condizioni contrattuali l’esclusività del Foro irlandese è inoltre illegittimo in quanto qualsiasi deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria costituisce una clausola vessatoria sino a prova contraria.
Spetterebbe al professionista dimostrare che la clausola è stata oggetto di negoziazione con il consumatore e dunque da questi accettata, il che difficilmente può verificarsi quando l’acquirente del biglietto è indotto ad acquistare attraverso un mero “click” senza specificazione alcuna o avvisi in merito alla deroga stessa.
Come agire legalmente nei confronti di Ryanair?
- Il viaggiatore può instaurare un giudizio di solito dinanzi al giudice di pace italiano (di solito la competenza è del giudice controversie tra consumatore e professionista, nel senso che la residenza del consumatore, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto.
Ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio la situazione rilevante è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcun rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto, poichè la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente, mentre il luogo di conclusione del contratto potrebbe, attribuire maggiore tutela alla posizione del professionista presso il cui ufficio il contratto è stato concluso.
- E’ possibile servirsi di un utilissimo strumento predisposto dalle istituzioni europee: il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Questo procedimento è un vero e proprio rito giudiziario, alternativo a quello ordinario e di cui è possibile servirsi per controversie il cui valore sia inferiore ai 5.000 euro.
In questo tipo di procedimento l’udienza eventuale, è preferibile essere sempre assistiti da un legale esperto in materia di tutela del viaggiatore.