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Trasporto aereo. Corte di Giustizia Europea: “E’ impossibile determinare a priori l’orario di arrivo”

L’orario di arrivo effettivo di un aereo non può essere determinato con precisione.  A stabilirlo è una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa ha chiarito che l’orario di arrivo utilizzato per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo utile a far scattare il diritto alla compensazione pecuniaria, corrisponde soltanto al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo, “posto che, esclusivamente da quel momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo”. 

I motivi della decisione sono da rinvenirsi nella peculiarità rivestita dalla modalità del trasporto per mezzo di velivoli.

“Durante il volo – scrivono i giudici – i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate. In simili condizioni – sottolineano – i passeggeri non possono pertanto occuparsi in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali: insomma, il tempo perso nel ritardo non è in alcun modo compensato dalla possibilità di utilizzarlo con le proprie occupazioni”

Di conseguenza secondo il giudice comunitario, la nozione di orario di arrivo effettivo “dev’essere intesa come corrispondente al momento in cui ha termine una siffatta situazione di costrizione”.

Ebbene, la situazione dei passeggeri di un volo non cambia sostanzialmente né quando le ruote dell’aereo toccano la pista di atterraggio, né quando l’aereo raggiunge la posizione di parcheggio, dato che essi continuano ad essere soggetti, nello spazio chiuso in cui si trovano, a diverse limitazioni.

Da ciò si evince quindi – secondo il ragionamento seguito dai giudici – che i passeggeri riacquistano la loro libertà  “solo nel momento in cui sono autorizzati a lasciare il velivolo e in cui è dato a tale scopo l’ordine di aprire i portelloni dell’aereo che essi cessano di subire tali costrizioni e possono in linea di massima riprendere le loro attività abituali”.

 

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