Tutela del viaggiatore: Corte giustizia Unione Europea, sentenza 17 aprile 2018
La compagnia aerea si rifiutava di versare una compensazione, sia dei passeggeri, i cui voli avevano subito un ritardo, sia dei passeggeri che erano stati costretti a rimanere in aeroporto a causa di uno sciopero selvaggio indotto dai dipendenti della stessa compagnia aerea.
Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento:
- L’intervento dell’Unione Europea nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
- L’Unione dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilendo delle norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell’ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.
Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

tutela del viaggiatore
Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di:
- instabilità politica;
- condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione;
- rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza;
- scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.
Nella cancellazione del volo il regolamento dispone:
In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:
- i viaggiatori siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto;
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Diritto alla compensazione pecuniaria
I passeggeri che hanno subito una cancellazione volo, overbooking (quindi non sono stati fatti imbarcare sul volo prenotato):
I passeggeri che hanno subito un ritardo del volo successivo alle tre ore, (in pratica hanno raggiunto con 3 ore e un minuto di ritardo l’aeroporto di destinazione hanno diritto a ricevere una compensazione pecuniaria pari a:
- 250 EURO per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
- 400 EURO per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 EURO per le tratte aeree che non rientrano nei punti 1) o 2).
Nel caso in cui la compagnia aerea cancella dei voli o ritarda il volo per più di tre ore rispetto all’orario di arrivo a causa di un numero eccezionale di assenze del personale giustificate per malattia non si tratta di circostanze eccezionali, e quindi la compagnia aerea è tenuta a rimborsare il viaggiatore per il disagio subito.
Anche secondo la giurisprudenza tedesca, lo stato di malattia di un membro dell’equipaggio, almeno qualora non sia stato causato dall’esterno ad opera di terzi attraverso un atto di sabotaggio, e il fatto che sia necessario procedere alla sua sostituzione non costituiscono “circostanze eccezionali” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.
Sciopero selvaggio
Se la percentuale di assenze che non si riscontra nell’ambito del normale esercizio dell’attività di un vettore aereo, non è causato da un boicottaggio diffuso dal personale stesso, non sussistono “circostanze eccezionali“.
Se il vettore aereo ha potenzialmente contribuito al verificarsi di tale percentuale di assenze annunciando misure di ristrutturazione dell’impresa.
L’assenza del personale sarebbe il risultato di un appello che invita i membri del personale del vettore aereo interessato a porsi in congedo di malattia e non proverrebbe quindi ufficialmente da un sindacato. Un siffatto movimento sociale si distinguerebbe pertanto da uno sciopero ufficiale e dovrebbe essere qualificato come “sciopero selvaggio”, al quale non si applicherebbe il diritto alla libertà sindacale.
Inoltre, qualora le circostanze relative alle controversie di cui è investito il giudice del rinvio debbano essere qualificate come “circostanze eccezionali”, egli si interroga sulla questione se tali circostanze debbano essere riconosciute solo per i voli su cui si sono ripercosse o possono essere riconosciute anche per i voli successivi al verificarsi di tali “circostanze eccezionali”, consentendo così ai vettori aerei interessati di rifiutare di compensare i passeggeri dei voli successivi interessati da un’eventuale riorganizzazione dei voli operata a seguito del verificarsi delle suddette “circostanze eccezionali”.
La volontà del legislatore dell’Unione, come risulta dal regolamento n. 261/2004, afferma che il vettore aereo possa avvalersi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 unicamente per il volo interessato dalle “circostanze eccezionali”.
1) Se l’assenza per malattia di una parte rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli – del personale del vettore aereo operativo costituisca “circostanze eccezionali” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenze per riconoscere siffatte circostanze.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’assenza spontanea di una parte – rilevante ai fini dell’effettuazione dei voli – del personale del vettore aereo operativo, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi “sciopero selvaggio” rappresenti “circostanze eccezionali” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del [regolamento n. 261/2004]. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenze per riconoscere [siffatte circostanze].
3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se [le circostanze eccezionali debbano essersi verificate] proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell’evitabilità assumano rilievo le circostanze eccezionali o piuttosto le conseguenze del loro verificarsi.
La Corte ha inequivocabilmente dichiarato che il negato imbarco di un passeggero su un volo non interessato dallo sciopero a favore di un passeggero di un precedente volo da esso interessato conferisce diritto a compensazione.
In materia di cancellazione di un volo, in quanto il regolamento n. 261/2004 non prevedrebbe la possibilità per il vettore di invocare “circostanze eccezionali” per sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di negato imbarco.
Se la cancellazione del volo è dovuta a “circostanze eccezionali” e, quindi, che esiste un nesso causale tra detta circostanza e tale cancellazione.
La cancellazione di un volo dovuta non ad assenze per malattia ma ad una decisione del vettore aereo operativo di riorganizzare i suoi voli alla luce di tale circostanza non consentirebbe di imputare la cancellazione di detto volo direttamente a tale medesima circostanza.
Le “circostanze eccezionali” devono interessare un volo specifico.
Alla Corte sono state sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se la cancellazione di un volo sia comunque riconducibile a “circostanze eccezionali” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 anche quando le circostanze (nella specie: lo “sciopero selvaggio” o l'”ondata di assenze per malattia”) interessano il volo di cui trattasi solo in modo indiretto, avendo esse indotto il vettore aereo a riorganizzare in toto il suo piano dei voli con conseguente previsione di cancellazione del volo considerato.
2) Se un vettore aereo possa liberarsi dall’obbligo di compensazione ad esso incombente, a norma del medesimo articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 anche nell’ipotesi in cui, in assenza di tale riorganizzazione, il volo di cui trattasi avrebbe potuto essere operato, dal momento che il personale per esso previsto sarebbe stato disponibile se non fosse stato assegnato a voli differenti a seguito della riorganizzazione.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione abbia carattere ipotetico, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono.
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, debba essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo (“sciopero selvaggio“), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, rientri nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione.
In caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, vale a dire un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, la compagnia aerea è liberata infatti dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Possono essere considerate “circostanze eccezionali”, gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo.
Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere nel caso di scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
Non ogni evento inaspettato deve necessariamente essere qualificato come circostanza eccezionale
Il regolamento n. 261/2004, mira infatti a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e il fatto che l’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, deroga al principio del diritto in capo ai passeggeri alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo significativo di un volo, la nozione di “circostanze eccezionali”.
Occorre stabilire se uno “sciopero selvaggio”, come quello di cui trattasi in via principale, possa essere qualificato come “circostanza eccezionale”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.
- Le ristrutturazioni e le riorganizzazioni delle compagnie aeree fanno parte delle normali misure di gestione delle stesse.
- I vettori aerei possono normalmente trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro attività, divergenze o conflitti con i membri del loro personale o con una parte di tale personale.
- I rischi derivanti dalle conseguenze sociali che accompagnano siffatte misure devono essere considerati inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione.
- Lo sciopero selvaggio non può essere considerato come una circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato.
Se lo “sciopero selvaggio” trova la sua origine in una decisione del vettore aereo, può essere qualificato come “circostanza eccezionale.
Il vettore aereo quindi non è liberato dall’obbligo di compensazione pecuniaria Tale considerazione non può essere rimessa in discussione dal fatto che il suddetto movimento sociale dovrebbe essere qualificato, ai sensi delle disposizioni in materia sociale applicabili, come “sciopero selvaggio”, in quanto non è stato ufficialmente proclamato da un sindacato.
Siccome il regolamento europeo mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione, la conseguenza di far dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale di ciascuno Stato membro, andrebbe a pregiudicare gli obiettivi del regolamento n. 261/2004, tale regolamento quindi deve essere interpretato nel senso che l’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo(“sciopero selvaggio”) che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione.