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Vacanza rovinata a causa di sinistro

Vacanza rovinata a causa di sinistro : chi risarcisce?

Nel corso degli anni ormai la giurisprudenza ha individuato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’irrealizzabilità di vivere un periodo di vacanza, ovvero del danno subito dagli utenti/ consumatori  a causa di  vari  imprevisti che possono capitare.

Il cosiddetto danno da “vacanza rovinata” può essere inteso sia “come il disagio sofferto per la perdita di un’opportunità di svago e di riposo” o meglio ancora come “emotional distresses, stress emotivo”. Vieddippiù la perdita della vacanza è stata considerata perdita di chanche di un’opportunità che potrebbe non ripresentarsi.

Dunque il danno da vacanza rovinata è stato considerato alla stregua di un danno biologico come lesione ad un bene non suscettibile di valutazione economica immediata ma comunque risarcibile ed è stato definito come un danno non patrimoniale risarcibile.

Infatti, l’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

Nello specifico il caso affrontato riguarda un automobilista che aveva organizzato una vacanza con la moglie e durante il tragitto verso l’aeroporto era stato vittima di un sinistro con la propria auto; tale sinistro aveva comportato seri danni fisici che lo avevano costretto ad una ricovero a casa e di conseguenza lo stesso non aveva potuto usufruire della vacanza prenotata.

Sulla base di quanto accaduto la compagnia assicurativa aveva liquidato al conducente anche le penali del viaggio, corrispondenti a circa 600 euro; a seguito dell’incidente, difatti, il conducente aveva perso la possibilità di partire per la vacanza già programmata da tempo con la moglie e si trovava nell’impossibilità di poter cambiare il periodo di ferie già richiesto in azienda.

Il sinistro, insomma, aveva generato un danno aggiuntivo, che andava oltre il danno fisico e la perdita degli anticipi di viaggio.

Rivoltisi al giudice di pace i due coniugi non vedevano inizialmente soddisfatte le loro richieste di rimborso del danno morale per un totale di 800 euro; diversamente da quanto stabilito dal Giudice di Pace il Tribunale sulla base dei fatti rappresentati riteneva, invece, di condannare la compagnia al risarcimento non solo dell’uomo ma anche della moglie, nonostante non si trovasse sull’auto insieme al marito al momento dell’incidente.

Questo perchè il danno subito dal marito aveva comportato anche per la moglie seri disagi ed anche la perdita della vacanza prenotata; per questo, è stato riconosciuto il diritto di essere rimborsati anche per un illecito extra contrattuale.

Tale sentenza rappresenta l’evoluzione della Giurisprudenza nella materia a tutela dei consumatori; infatti, negli ultimi tempi, l’orientamento dei Giudici è molto a favore dei più deboli ovvero dei consumatori a causa del disagio subito per la perdita della vacanza.

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