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Vacanza rovinata: il danno va risarcito specie se trattasi di viaggio di nozze

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata va risarcito specie se trattasi di un evento irripetibile qual è il viaggio di nozze. A stabilirlo è stato il tribunale di Reggio Emilia.  “Il danno – ha sentenziato il giudice è risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e 32 della Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, è tanto più grave – ha concluso – ove si tratti di viaggio di nozze.

 Nella fattispecie in esame, l’attore aveva acquistato un pacchetto turistico per festeggiare le nozze. Nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, il bagaglio è stato smarrito e mai più rinvenuto, sicché l’attore è stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità.

 Il viaggiatore sfortunato ha pertanto agito in giudizio per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale.

In merito al risarcimento, il Tribunale ha condannato il vettore a risarcire il danno patrimoniale entro il limite del massimale e l’assicurazione a risarcire il danno differenziale. Non ha  riconosciuto altresì nulla per il danno patrimoniale emergente richiesto per le spese sostenute per l’acquisto degli oggetti smarriti.  Ove ciò fosse avvenuto infatti si sarebbe verificata un’indebita duplicazione risarcitoria, il danno subito è già stato risarcito con riferimento al valore dei beni smarriti.

Sia il vettore che il tour operator sono stati inoltre condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”. Ciò è avvenuto sulla base del fatto che, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite (sentenze n. 26972-5/2008), la Suprema Corte ha ribadito la configurabilità  del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze.

La Corte ha precisato inoltre che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore   anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.

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