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Vacanze rovinate: arriva il decreto che tutela i viaggiatori

Tutela del viaggiatore in caso di vacanze rovinate

È tempo di vacanze e capita spesso che, non sempre vada tutto liscio, anzi il più delle volte la struttura o l’operatore non rispettano le condizioni contrattuali e/o gli standard minimi previsti nelle varie tipologie di viaggio.

Dunque se si resta scontenti e delusi del trattamento riservato o non abbiamo avuto quello che ci era stato promesso, potremmo far valere le nostre ragioni.

Infatti dal 1 luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo D. Lgs n. 62/2018 che prevede tutele e garantisce i consumatori/viaggiatori che acquistano pacchetti turistici fornendo loro indicazioni chiare per quanto riguarda i loro diritti.

Il predetto D. Lgs n. 62/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06.06.18 recepisce la direttiva UE 2015/2302 riguardante appunto i pacchetti turistici, assicurando e tutelando tutti i consumatori-viaggiatori  in merito ai relativi pacchetti turistici acquistati, ma soprattutto spiega come ottenere il giusto risarcimento.

Ci saranno, dunque, nuove disposizioni che verranno applicate su tutti i pacchetti turistici offerti in vendita. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e l’ambito di applicazione:

  • Le disposizioni si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
  • Le disposizioni non si applicano a pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento; pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata dalle associazioni di cui all’articolo 5, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono comunque tenute a fornire a professionisti e ai viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla presente disciplina;
  • I pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
  • Tali disposizioni saranno applicate in base al Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Difetto di conformità quando è previsto il risarcimento?

Il decreto pone l’attenzione su probabili “difetti di conformità” che possono verificarsi a causa di un inadempimento dei servizi/pacchetti turistici inclusi nel contratto stipulato; in quel caso il viaggiatore avrà il diritto di ricevere dall’organizzatore (agenzia, tour operator, etc.) il risarcimento adeguato che gli spetta per il danno subito in conseguenza della gravità dell’inadempimento subito.

Infatti, se la vacanza /viaggio non si svolge secondo le condizioni contrattuali stabilite con il tour operator è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti richiedendo il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”.

Difatti l’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza“.

Pertanto, il Codice del Consumo prevede che nel caso di vacanza rovinata “all inclusive” il consumatore/viaggiatore dovrà rivalersi non nei confronti dell’agenzia ma bensì nei confronti del tour operator in qualità di società organizzatrice della vacanza.

Nel caso in cui, invece, l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al consumatore/viaggiatore in quel caso non gli sarà riconosciuto  il risarcimento.

Contratti pacchetti turistici

Le altre novità riguardano, invece, la conclusione del contratto, ovvero al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio e/o pacchetto turistico il venditore dovrà fornire al consumatore/ viaggiatore una copia del contratto stipulato anche se quest’ultimo venga sottoscritto fuori dal locale commerciale.

Pertanto l’organizzatore dovrà fornire al viaggiatore tutte le informazioni chiare e dettagliate per iscritto, tali informazioni saranno rese per iscritte  e non potranno essere modificate salvo accordo tra le parti.

Le modifiche del contratto

Il decreto prevede, inoltre, delle modifiche contrattuali ovvero, ci sarà la possibilità del viaggiatore di cedere il proprio pacchetto ad un altro viaggiatore entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del viaggio.

Il cessionario sarà responsabile, dunque, del pagamento del saldo e altri diritti, imposte e costi aggiuntivi comprese le spese per la cessione della pratica.

Quanto invece alla revisione/modifica del prezzo, il decreto prevede che  dopo la conclusione del contratto eventuali aumenti saranno dovuti solo ove il contratto lo preveda.

Recesso da parte del viaggiatore

Il recesso secondo il decreto potrà effettuarsi solo prima dell’inizio dell’offerta turistica; il viaggiatore potrà dunque recedere adottando le adeguate giustificazioni.

Inoltre il decreto prevede che il contratto debba obbligatoriamente prevedere che le eventuali spese di recesso dovranno essere standard e calcolate in base al momento del recesso stesso.

Nel caso in cui  si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o in prossimità di essa (terremoto, eventi calamitosi, etc.), al viaggiatore sarà concesso di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto turistico senza alcun costo per il recesso, con rimborso integrale dei pagamenti effettuati.

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