Viaggi, rimborso per mancata partenza: il diritto spetta anche in caso di malattia del congiunto

Il diritto al rimborso per la mancata partenza dovuto ad infortunio dei prossimi congiunti spetta anche ai viaggiatori privi di copertura assicurativa.

A ribadire il diritto, già previsto tra l’altro dal Codice del Turismo, è stata una sentenza della magistratura. Quest’ultima ha fatto rientrare nella nozione di “fatto sopraggiunto” anche la malattia improvvisa di un congiunto dei viaggiatori.

Nella fattispecie specifica due sposi si sono visti costretti ad annullare il viaggio di nozze a due giorni dalla partenza a causa di un ricovero d’urgenza della madre della sposa.

Quest’ultima si è così trovata nell’impossibilità temporanea di fruire del viaggio per via della necessità – indifferibile e non delegabile a terzi – di accudire la congiunta nel periodo di degenza ospedaliera, di presenziare agli incontri con i medici curanti, e, soprattutto, di prendere decisioni circa le scelte terapeutiche da adottare tempestivamente. 

E’ facile riscontrare come trattasi di un caso non previsto né prevedibile al momento della prenotazione del viaggio – avvenuta alcuni mesi prima – che tuttavia non determina un’impossibilità oggettiva e diretta in capo ai viaggiatori direttamente, ma solo un impedimento indiretto derivato dalla malattia e dal ricovero del loro congiunto.

I giudici hanno ritenuto che anche questa ipotesi rientri nella definizione di “fatto sopraggiunto, non imputabile” riconoscendo in capo alla coppia il diritto a chiedere il rimborso.

Soddisfatto il presidente nazionale di Sos utenti consumatori Antonio Ferrara.

“La sentenza ribadisce un principio già contenuto tra l’altro nel nostro ordinamento. L’unica differenza rispetto a prima è che si è allargato il concetto di impossibilità ad usufruire del viaggio con conseguente estensione della possibilità di chiedere il rimborso. Un’estensione, quella praticata dai giudici in perfetta linea con il rispetto dei diritti del consumatore. L’onere di assicurarsi non può essere un ulteriore obbligo per giunta non a costo zero gravante sui consumatori”.

Impedimenti dovuti a malattia ma non solo.

“Non circoscriverei tutto ad eventi concernenti la salute. Se la finalità di piacere – argomenta Ferrara – che è il motivo dell’acquisto del pacchetto di viaggio, non si può realizzare, anche per evento sopravvenuto non imputabile alle parti, o nel quale le parti non sono direttamente coinvolte, viene meno l’intero contratto ed entrambi i contraenti sono esonerati dalle rispettive obbligazioni  con conseguente diritto per il viaggiatore al rimborso consistente nella restituzione dell’intero prezzo pagato”.

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Avvocato Michele Ferrara

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