Ti è mai capitato di arrivare in aeroporto e sapere solo all’ultimo momento che hai il volo in ritardo? A quali disagi vai incontro? Per prima cosa cerca di gestire la tensione che si tramuta spesso in rabbia e nervosismo, perché devi sapere che una soluzione c’è.
Pur non essendo paritaria rispetto alla soluzione originale, hai diritto ad una duplice alternativa. La prima prevede la proposta di un volo sostitutivo che ti conduce ugualmente alla meta stabilità o comunque ad essa ti avvicina; la seconda prevede la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto ed un eventuale indennizzo supplementare, a seconda dei casi.
Normativa in materia di voli in ritardo
In ambito europeo, è in vigore il Regolamento dell’UE 261/2004 che ha istituito la “Carta dei diritti del passeggero”, consultabile sul sito dell’ENAC, che riguarda i voli in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese extracomunitario, ma con destinazione in un aeroporto comunitario.
Il Regolamento appena citato fa riferimento al caso di negato imbarco e cancellazione del volo e stabilisce che al passeggero (oltre al rimborso del biglietto, alla riprotezione su altro volo e all’assistenza specifica) spetti una compensazione pecuniaria il cui ammontare varia da una somma di € 250 ad una di € 600.
Ma nell’ottobre 2007 la sentenza “Sturgeon” della Corte di Giustizia dell’UE – applicando il principio di parità di trattamento secondo cui situazioni paragonabili non devono essere trattate in maniera differente e situazioni diverse non devono essere trattate nella stessa maniera – ha stabilito che gli artt. 5, 6 e 7 del suddetto regolamento devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Infatti, sia i passeggeri “vittime” di voli cancellati all’ultimo momento, quanto i passeggeri incappati in ritardi prolungati oltre le tre ore, subiscono gli stessi pregiudizi.
Tale compensazione pecuniaria non è dovuta esclusivamente nel caso in cui il ritardo sia attribuibile a circostanze straordinarie, che non dipendono dalla compagnia aerea, come uno sciopero o gravi condizioni meteorologiche, purché esse siano effettive.
A tal proposito occorre aggiungere che la versione aggiornata della Carta dei Diritti del Passeggero (tratta dal citato Regolamento CE 261/2004) reperibile sul sito dell’ENAC, all’art. 2.4 aggiunge “Come stabilito da una sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre 2009, nel caso in cui i passeggeri, a causa di un ritardo, raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, gli stessi hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo” (pag. 11 della Carta di Diritti del Passeggero).
Diritti del passeggero in caso di ritardo aereo
Il ritardo volo non è sempre un evento prevedibile. Spesso situazioni impreviste, disagi dell’ultimo momento, cattiva organizzazione dovuta a diverse situazioni, generano perdite di tempo che vanno a influire sulle tratte, accumulando minuti su minuti, fino a diverse ore. In questo caso hai tutto il diritto di disapprovare e di innervosirti, anche se serve a poco.
Serve molto, invece, conoscere quali sono i tuoi diritti (reali e oggettivi), sapere cosa puoi fare, come puoi muoverti. Devi sapere che già in aeroporto puoi fare qualcosa di utile per tutelare i tuoi diritti e soprattutto il tuo investimento sul biglietto di viaggio. Puoi anche richiedere qualcosa in più: ad esempio, facendoti assistere da SosViaggiatore.it riuscirai ad ottenere piena ed efficace tutela, peraltro in modo gratuito. Per metterti in contatto con SosViaggiatore clicca semplicemente il bottone qui sotto.
Per conoscere i tuoi diritti nel caso in cui il tuo aereo non rispetti gli orari previsti, non hai altro da fare che leggere con attenzione la Carta dei Diritti del Passeggero, un documento informativo che trovi online o comunque presso gli uffici aeroportuali della Compagnia Aerea con cui hai la prenotazione. Lì sono esplicitati tutti i tuoi diritti in caso di ritardo volo.
Prima di analizzare le diverse casistiche, che ti abilitano in forma diversa a esercitare i tuoi diritti, vi è un obbligo da parte dell’aeroporto e della Compagnia Aerea: avvisare del ritardo.
E’ dunque un tuo diritto sacrosanto essere informato nel momento in cui il tuo volo ha un ritardo “irrecuperabile”. Questo perchè la discriminante per la richiesta di rimborso e di indennizzo, è proprio il tempo. Devi sapere che con un ritardo volo inferiore alle 2 ore non maturi diritti, se non unicamente quello di esser posto a conoscenza del ritardo stesso.
Il diritto del passeggero di richiedere rimborso e indennizzo, si protrae per un periodo di 24 mesi dal giorno del ritardo. Per formulare la richiesta è necessario avere un valido titolo di viaggio e che le condizioni in seguito descritte siano verificate.
Volo in ritardo oltre 2 ore
Se il volo è in ritardo di oltre 2 ore è tuo diritto richiedere l’assistenza in loco, se invece il tempo di attesa supera le 3 ore puoi richiedere un risarcimento monetario. E hai tempo di agire fino a 24 mesi dalla data del volo.
In caso di volo in ritardo devi quindi sapere che ti sono riconosciuti molteplici diritti. Questi si materializzano proprio nel momento in cui viene annunciato il ritardo aereo. Ciò che devi fare e recarti eventualmente presso lo sportello informazioni dell’aereoporto o cercare l’ufficio della compagnia aerea con cui hai prenotato il biglietto, chiedere loro come ti devi comportare ed eventuali informazioni aggiuntive.
Il tempo di 2 ore è la soglia oltre la quale vengono definite le modalità di azione del passeggero e della Compagnia. La possibilità di usufruire o meno di alcuni diritti dipende proprio dal tempo di ritardo volo accumulato.
Ciascun passeggero ha il diritto di ricevere assistenza da parte del personale di terra durante l’attesa in aeroporto, come viene indicato nella Carta dei Diritti del Passeggero:
- Bevande e cibi in relazione all’orario e al tempo di attesa.
- Due telefonate anche di carattere internazionale per poter avvisare del contrattempo.
- Possibilità di inviare due email o fax.
- Eventuale sistemazione in hotel in caso di ritardo prolungato che richieda la partenza nel giorno successivo.
- Trasporto di andata e ritorno dall’aeroporto all’albergo.
Tutto è pure specificato nei contenuti della Carta dei Diritti del passeggero che ciascuna compagnia ha a disposizione, proprio a tutela dei clienti. In questo documento sono contenute le informazioni necessarie in caso di ritardo volo, ma soprattutto sono esplicitati anche i tuoi diritti.
Pertanto, se il ritardo aereo si prolunga e supera i 120 minuti, puoi richiedere assistenza al personale addetto. Ti spettano cibi e bevande a seconda del tempo di ritardo, una eventuale sistemazione in hotel, trasporto verso la struttura e da questa all’aeroporto per in nuovo imbarco, chiamate telefoniche, mail e fax. Inoltre per un ritardo oltre le 5 ore hai la possibilità di richiedere il rimborso dell’intero biglietto se tu dovessi decidere di non proseguire il tuo itinerario di volo.
Volo in ritardo oltre 5 ore
Se il ritardo supera le 5 ore la compagnia aerea, oltre all’assistenza, ha l’obbligo di fornire al passeggero (che può decidere di rinunciare al volo), la scelta tra:
- rimborso entro 7 giorni del prezzo del biglietto e volo di rientro verso il punto di partenza iniziale, appena possibile;
- riprotezione, cioè imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.
Nel caso in cui la partenza sia possibile solo il giorno successivo all’orario originariamente previsto, la compagnia aerea deve inoltre fornire al passeggero:
- adeguata sistemazione in albergo;
- trasporto da e verso l’albergo.
Quindi, oltre a quanto descritto in precedenza, un ritardo volo aereo che supera le 5 ore viene trattato in modo diverso e il passeggero acquisisce più diritti. Su tutti quello di richiedere il rimborso dell’intero biglietto qualora non vi sia possibilità di volare.
La Compagnia potrebbe proporre una soluzione alternativa che consiste nell’offerta di un altro volo diretto verso la destinazione prevista. In questo caso il rimborso viene decurtato del 50%.
Il passeggero matura, inoltre, il diritto di richiedere anche un indennizzo economico che varia a seconda del ritardo e della tratta di percorrenza prenotata.
- 250 euro per voli sotto i 1.500 km.
- 400 euro per voli compresi tra 1.500 e 3.500 km.
- 600 euro per voli oltre i 3.500 km.
Come già detto, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i passeggeri di voli ritardati sono assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria. I passeggeri possono reclamare tale diritto quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a 3 ore.
In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi a SosViaggiatore.it per usufruire del servizio gratuito di consulenza e assistenza individuale.
Compensazione pecuniaria per ritardo volo
La Vacanza è di regola considerata come il periodo di svago per eccellenza, quella del riposo per molte persone; se però la si trascorre in aeroporto per ritardi e disservizi vari, il risarcimento che spetta al consumatore/viaggiatore è maggiorato. E magari questa circostanza ti ha fatto perdere la coincidenza aerea.
Si pensi ai numerosi disagi dei passeggeri e viaggiatori in genere costretti a trascorrere il giorno di Ferragosto o altra festività in aeroporto per un ritardo del volo; un’odissea che ha fatto saltare molti programmi creando numerosi rabbia e gravi danni economici.
Ebbene in questi casi è previsto un indennizzo/ risarcimento a favore del passeggero come si evince dal regolamento CE n. 261/2004, che prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria e all’assistenza in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Inoltre, a tale compensazione (che può variare dai € 250,00 fino a € 600,00 e viene calcolato in base alla tratta aerea) va aggiunto il diritto del viaggiatore ad ottenere dalla compagnia aerea il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e morali (es: acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza – cd. Vacanza rovinata – acquisto pasti e/o pernottamenti ulteriori).
Si veda, tra le tante, una recente sentenza del Giudice di Pace di Brindisi, che ha condannato una nota Compagnia aerea al risarcimento dei danni patiti dal consumatore che aveva trascorso la maggiore parte del giorno di Ferragosto in aeroporto, a causa del ritardo di circa 4 ore del volo Brindisi – Roma Fiumicino. In particolare il Giudice ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, liquidati equitativamente in € 350,00.
Due le motivazioni alla base della decisione del Giudice: in primo luogo la Compagnia non aveva fornito al consumatore l’assistenza prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 che disciplina la responsabilità del vettore nel caso di ritardo dei voli. La Compagnia, infatti, come emerso nel corso del giudizio, non aveva provveduto alla somministrazione di “ pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa e l’effettuazione a titolo gratuito di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica”.
Il secondo motivo che ha portato ad un inasprimento della condanna del Giudice riguarda la circostanza eccezionale del ritardo: “ il disagio – si legge nella sentenza – è avvenuto il giorno di Ferragosto, dedicato al riposo e allo svago delle persone .
Tale decisione rappresenta il progresso della Giurisprudenza nella materia a tutela dei consumatori; infatti, negli ultimi tempi, l’orientamento dei Giudici è molto a favore dei più deboli a causa del disagio subito per la perdita della vacanza.
Come chiedere il rimborso in caso di volo in ritardo
La richiesta di rimborso per aereo in ritardo viene effettuata attraverso la compilazione di appositi moduli che trovi disponibili online oppure fisicamente negli uffici della compagnia o, in alternativa, presso l’agenzia di viaggi in cui hai prenotato il tuo volo.
Sono diverse le opzioni che ti possono essere riconosciute, a seconda della lunghezza della tratta e del tempo di ritardo. In base a tali parametri puoi avere il rimborso integrale del biglietto, anche qualora tu decidessi di non imbarcarti, e un risarcimento supplementare per i disagi che hai dovuto subire. Tale quota aggiuntiva può arrivare anche a 600 euro.
Quando il reclamo per ritardo volo non è ammesso
Ci sono dei casi in cui non puoi però presentare alcun reclamo. Infatti il rimborso e l’indennizzo non sono automatici:pertanto, a parte le situazioni descritte in questo contenuto, che rendono legittima la richiesta di rimborso per ritardo volo, è bene conoscere anche i casi in cui la richiesta non sarà accolta.
- Ritardo per viaggi con velivoli di compagnie extra comunitarie che partono da aeroporti extra UE e atterrano in località UE.
- Ritardo per viaggi di passeggeri che godono di tariffazioni speciali, grazie a benefici e condizioni non accessibili a tutti (viaggi a titolo gratuito di dipendenti di agenzie di viaggio o dell’aeroporto, di persone che rivestono cariche pubbliche, ecc).
- Ritardo dovuto a condizioni speciali e straordinarie non prevedibili, come catastrofi improvvise, condizioni climatiche avverse, motivi di sicurezza pubblica. In caso di forza maggiore la Compagnia Aerea deve dimostrare comunque di aver fatto il possibile per cercare di evitare il problema e di essersi impegnata per provare a ridurre il tempo di ritardo.
- Ritardo volo inferiore a 120 minuti.
Tipologie di indennizzo per volo in ritardo
In caso di volo in ritardo agisci chiedendo l’indennizzo monetario che ti spetta di diritto e che la Compagnia Aerea ha l’obbligo di elargire a tuo favore. Per stabilire la quota vengono prese a riferimento le distanze chilometriche delle tratte, le quali vengono fatte rientrare in tre macro classi.
- Indennizzo di 250,00€ per viaggi inferiori o pari a 1500 chilometri.
- Indennizzo di 400,00€ per viaggi di lunghezza compresa tra 1.500 chilometri e 3500 chilometri.
- Indennizzo di 600,00€ per viaggi superiori a 3.500 chilometri o non contemplati in precedenza.
Nel caso in cui il passeggero decidesse di accettare la proposta alternativa di un volo sostitutivo, l’indennizzo può essere ridotto in percentuale fino alla metà oppure nel caso in cui si accumuli ulteriore ritardo rispetto all’ora di arrivo prevista dal volo prenotato.
Anche in questo caso vi sono delle fasce di tempo in base alla tratta:
- Due ore, per tutti i voli aerei fino a 1500 chilometri.
- Tre ore, per tutti i voli intra comunitari fino a 1.500 chilometri e per tutti gli altri compresi tra 1.500 chilometri e 3.500 chilometri.
- Quattro ore, per voli superiori a 3.500 chilometri oppure per casistiche non contemplate in precedenza.
Volo sostitutivo in caso di volo in ritardo
Se hai il volo in ritardo puoi provare a informarti presso la Compagnia con la quale hai prenotato, se è prevista una soluzione alternativa. In caso di volo in ritardo la Compagnia Aerea ha l’obbligo di proporti una alternativa valida che consiste solitamente nell’imbarco su un altro velivolo entro un tempo consono e logico, in modo che tu possa raggiungere la destinazione e quanto meno avvicinarti facendo scalo in un altro aeroporto da cui prendere un volo per la destinazione finale.
Qualora tu accettassi tale proposta, devi poi mettere in conto l’eventualità di accomodarti in una classe di viaggio inferiore rispetto a quella per la quale tu hai acquistato il biglietto. Ovviamente in questo caso ti verrà riconosciuto un indennizzo pecuniario per l’ulteriore disagio, ma almeno riuscirai a raggiungere la tua metà.
E’ frequente il caso in cui, soprattutto per i voli internazionali o a lunghe tratte, tu debba aspettare l’imbarco fino al giorno seguente. In questo caso la compagnia ha il suo servizio di assistenza che ha l’obbligo di risarcirti di eventuali spese alberghiere, di vitto e alloggio, oltre che provvedere al trasporto presso la struttura.
I tuoi diritti però non si fermano qui, nel senso che in caso di un ritardo superiore a 2 ore che ti consente di comunque di attendere in aeroporto l’imbarco successivo, hai diritto a cibo e bevande, alla possibilità di effettuare due telefonate internazionali e di inviare fax e email. Tutto a carico della compagnia aerea. Questi servizi hanno lo scopo di renderti il momento meno disagevole possibile e darti l’opportunità di informare parenti, amici, familiari o conoscenti in merito al tuo ritardo. Anche in questo caso è possibile quindi fare riferimento alla Carta dei Diritti del passeggero.
Rimborso ritardi volo: ti spetta un indennizzo da 250 a 600 euro
Partire per l’orario di volo stabilito rimane un diritto sacrosanto che le compagnie aeree non possono violare: è questo il principio cardine della disciplina comunitaria in materia che ha previsto un rimborso ritardi, vale a dire il pagamento di una somma indennitaria in caso di ritardo volo che il vettore sarà tenuto a corrispondere al passeggero danneggiato.
Il Regolamento CE 261/2004, nonché diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’UE, riconoscono, infatti, in capo ad ogni passeggero il cui volo abbia subìto un ritardo di almeno tre ore, il diritto a percepire un rimborso ritardi che oscilla tra i 250 ai 600 in relazione alla distanza chilometrica percorsa.
In particolare la normativa di settore prevede come somma a titolo di rimborso ritardi:
- 250 euro per le tratte inferiori o pari a 1500 km;
- 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1005 e 3500 km;
- 600 euro per tutte le tratte aeree non rientranti nelle categorie di cui sopra.
Chiaramente per la sussistenza del diritto al rimborso ritardi aerei, è necessario che il disservizio aereo non sia stato cagionato da cause non imputabili al vettore, quali possono essere scioperi o condizioni metereologiche particolari.
Dunque, ai fini della sussistenza dei presupposti per il rimborso ritardi saranno necessari:
- Un ritardo del volo superiore a 3 ore;
- Assenza di cause di forza maggiore (es. scioperi o maltempo).
E questo vale per qualsiasi compagnia aerea.
Per la richiesta di rimborso ritardi (della quale ha cognizione soltanto una percentuale bassissima dei viaggiatori) non sarà sufficiente, purtroppo, il mero reclamo alla compagnia aerea inadempiente al quale, il più delle volte, risponde con il silenzio colpevole. Sarà, infatti, necessario agire per vie legali per ottenere quanto vi spetti in base a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia.
Al riguardo, proseguono incessantemente le richieste di assistenza ad SosViaggiatore.it relativamente al problema del ritardo nella partenza dei voli e come ottenere il relativo risarcimento.
Capita molto spesso, infatti, che i viaggiatori subiscano disagi legati al ritardo nel decollo del proprio volo, dovendo attendere anche diverse ore in aeroporto prima di poter finalmente raggiungere la propria meta.
Risarcimento danni morali per volo in ritardo
Capita spesso che il vettore aereo arrivi in ritardo. Ma ritardo volo e danno morale sono compatibili?
Ebbene, nei casi in cui il ritardo superi le 3 ore il passeggero ha diritto non solo al risarcimento del danno patito nella forma della compensazione pecuniaria, se la compagnia aerea é responsabile del ritardo, ma deve essergli riconosciuto anche il danno morale.
In particolare, con la sentenza n.571/2017, il Giudice di Pace di Civitavecchia ha riconosciuto ad un consumatore il diritto a lui spettante in seguito al ritardo del volo di oltre 6 ore, per la tratta Copenaghen- Roma , di ottenere una compensazione pecuniaria, nonché il risarcimento degli ulteriori danni morali subiti a causa ed in conseguenza dell’inadempimento contrattuale del vettore aereo in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Tale Regolamento prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo cancellato: a) 250,00€ per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400,00€ per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600,00€ per le tratte aeree superiori a 3500 chilometri.
Il Giudice, accogliendo la domanda del viaggiatore, non ha ritenuto sussistente la presenza di circostanze eccezionali, ossia l’impatto tra l’aereo ed uno stormo di volatili, per cui ha dichiarato il vettore responsabile dell’accaduto.
Quanto al risarcimento del danno, il Giudice ha in primo luogo confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi sui voli nella misura di €400,00 per passeggero, quando il volo prevede come nel caso di specie, una distanza compresa tra i 1.500 e i 3.500 km. Ed inoltre, trattandosi di vacanza rovinata, ha inoltre riconosciuto il danno morale, che ha liquidato in €500,00; e ciò in quanto ha riconosciuto l’esistenza di un “pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all’esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono svago, hobby, relax, e tempo libero”.
Ma non tutti sanno che, oltre a questo rimborso, la normativa in tema di viaggi aerei prevede anche la possibilità di ottenere un ulteriore risarcimento che ripaghi il passeggero dei danni morali subiti a causa del prolungato disagio di cui è stato vittima.
Il Regolamento CE 261/2004 enuncia i diritti dei passeggeri nei casi di cancellazione, negato imbarco, ritardo prolungato dei voli e nelle ipotesi di smarrimento dei bagagli prevedendo a carico delle compagnie aeree obblighi di assistenza, informazione, compensazione pecuniaria e riprenotazione su altri voli.
Detto Regolamento, nei “considerando” (n. 22) e all’art. 12 specifica, altresì, che la normativa non preclude in ogni caso il diritto del passeggero ad agire per un risarcimento supplementare degli ulteriori danni patiti, dinanzi alle competenti sedi giurisdizionali.
L’apertura in tal seno si è avuta con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 ottobre 2011, relativa alla causa C-83/10, la quale ha stabilito che: “la nozione di «risarcimento supplementare», di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, …, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo”. Non essendo ricompreso nel risarcimento del mero ritardo, la sentenza suddetta chiarisce che il “danno supplementare” è quello non patrimoniale nella fattispecie di danno morale o esistenziale.
A tale pronuncia si è adeguato il Tribunale di Palermo che già in passto ha stabilito che “In caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato superiore a tre ore spettano al passeggero, cumulativamente, gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento n. 261/2004 (ossia l’assistenza ex artt. 8 e 9, la compensazione pecuniaria ex art. 7) e l’eventuale risarcimento complementare”.
Anche i giudici di pace italiani si sono attestati su questa linea. A titolo esemplificativo si possono ricordare le sentenze del G.d.P. di Roma 4491/2014, del G.d.P. di Prato 293/2015 e la sentenza del G.d.p. Catania 490/2015 le quali hanno condannato la compagnia aerea, oltre che alla compensazione pecuniaria, anche al risarcimento del danno non patrimoniale o morale, per il disagio psicofisico dovuto al ritardo aereo prolungato, quantificando il medesimo in termini monetari, stabilendo che il danno è in re ipsa ed è quantificabile in via equitativa.
Pertanto, se anche tu hai subito un pregiudizio a causa del ritardo del tuo volo e vuoi sapere come fare per ottenere un risarcimento pieno, non esitare a contattare la nostra associazione Sos Viaggiatore, che da sempre opera dalla parte dei più deboli.
Ma come fare per ottenere il rimborso per il ritardo del volo?
Occorre innanzitutto conservare la documentazione relativa al volo, come la carta di imbarco, la prenotazione ed il biglietto.
Che fare quindi in caso di volo in ritardo? Se sotto le due ore non hai molto da fare, se non cercare di rilassarti. In questo caso non godi di molta tutela. Diverso è se il volo supera le due ore.
Assistenza e possibilità di reclamo sono concrete, così come la facoltà di richiedere un indennizzo pecuniario a titolo di risarcimento per i disagi arrecati dal ritardo. Informati subito se ci sono le condizioni e vai allo sportello aeroportuale della Compagnia Aerea in questione oppure affidati a internet per scaricare , compilare e inviare l’apposita modulistica per le diverse richieste. Il rimborso del biglietto e l’eventuale risarcimento economico supplementare qualora vi fossero le condizioni. Tempo ne hai, fino a due anni.